Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/127: Modifica della legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport (LSISpo) · 8 pagine
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Articoli 3, 4 e 5
Le disposizioni corrispondono al diritto attualmente in vigore.
Articolo 6 Conservazione, cancellazione, archiviazione e distruzione dei dati
La durata del periodo di conservazione dei dati viene stabilita dal Consiglio federale ad eccezione dei dati medici per i quali il capoverso 2 resta immutato e per i quali analogamente all’articolo 26 capoverso 2 della legge sulla sanità pubblica del Cantone di Berna è richiesto un periodo di conservazione di dieci anni.
Articolo 7 Anonimizzazione
La disposizione è stata ripresa senza modifiche dall’attuale testo della LSISpo.
3.2. Sistema nazionale d’informazione per lo sport
Articolo 8 Scopo
Una volta ancorati i sistemi d’informazione della SUFSM e dell’agenzia nazionale antidoping a livello di legge si possono eliminare le relative disposizioni specifiche. Nella fattispecie si parla delle attuali lettere d ed h. Tuttavia questo non significa che nel sistema non sono più trattati i dati sugli esami e le misure per le violazioni delle regole del doping, cioè solo nella misura in cui è necessario per raggiungere gli scopi formulati.
Le attuali lettere c, e, che riguardano gli ambiti sport nella scuola e sport di competizione, per gli aspetti riguardanti il trattamento di dati personali, non hanno un significato autonomo in quanto parte di G+S. Di conseguenza entrambe le lettere possono essere eliminate.
Articolo 9 Dati
L’adeguamento parziale dello scopo richiede una modifica della lista dei dati. Inoltre va esplicitamente specificato che la lista dei dati non è esaustiva, ma che il sistema dei dati più contenere altri dati personali non particolarmente degni di protezione.
Alla lettera f, a completamento dell’attuale disposto normativo, si introduce una formulazione più generica di «sport corretto e sicuro», concetto che copre altri ambiti oltre al doping. Si tratta in particolare di sanzioni sportive in relazione alla manipolazione di risultati sportivi o di gravi violazioni della regola della correttezza. In tal modo si vuole impedire che la Confederazione - nel quadro del sostegno allo sport – supporti monitori che violano i valori etici dello sport.
Indirizzo degli studi e qualifiche ottenute nell’ambito degli studi sono raccolti e trattati esclusivamente nel sistema d’informazione della SUFSM (ora articoli 21 – 24). Le attuali lettere g, h possono pertanto essere eliminate in questa sede.
Articolo 10 Raccolta dei dati
Le disposizioni corrispondono in gran parte al diritto attuale. Ora si precisa alla lettera e che i dati possono essere raccolti non solo presso federazioni sportive e associazioni giovanili, ma anche presso le loro organizzazioni affiliate e sottorganizzazioni, nonché altre organizzazioni.
Si introducono basi legali per il settore dello sport militare (lettera g).
Articolo 11 Comunicazione dei dati
Nell’ambito del nuovo sistema d’informazione per i dati della diagnostica della prestazione, gli sportivi interessati hanno la possibilità di accedere costantemente ai propri dati, specialmente ai quaderni d’allenamento, allo scopo di osservare i progressi conseguiti (art. 20 cpv. 2).
Capoverso 1, lettera c: comprende da un lato le federazioni sportive che beneficiano del sostegno diretto o indiretto ai sensi dell’art. 4 LPSpo e dall’altro le federazioni sportive che partecipano al pro-