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Consultazione 2013/130: Convenzione dell'OCSE e del Consiglio d'Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale · 7 pagine

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Approvazione e attuazione della Convenzione sull’assistenza amministrativa

Avamprogetto Decreto federale concernente l’approvazione e l’attuazione della Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale

del ...

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1 (Cost.);

visto il messaggio del Consiglio federale del ...2,

decreta:

Art. 1

1La Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale nella versione riveduta ed entrata in vigore il 1°giugno 2011 (Convenzione sull’assistenza amministrativa) è approvata.

2Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

3Sulla base dell’articolo 30 paragrafo 1 lettere a, b, d ed f della Convenzione sull’assistenza amministrativa, il Consiglio federale presenta le seguenti riserve:

Riserve agli articoli 2 paragrafo 1 lettera b, 11−16, 17 e 28 paragrafo 7 della Convenzione sull’assistenza amministrativa

1. La Svizzera non accorda alcuna forma di assistenza amministrativa per quanto concerne le imposte secondo l’articolo 2 paragrafo 1 lettera b numeri ii−iv della Convenzione sull’assistenza amministrativa.

2. Con riferimento alle imposte elencate nell’articolo 2 paragrafo 1 della Convenzione sull’assistenza amministrativa, la Svizzera non accorda alcuna assistenza amministrativa nell’esecuzione secondo gli articoli 11−16 della Convenzione sull’assistenza amministrativa.

3. Con riferimento alle imposte elencate nell’articolo 2 paragrafo 1 della Convenzione sull’assistenza amministrativa, la Svizzera non accorda alcuna assistenza amministrativa nella notifica di documenti secondo l’articolo 17 paragrafo 1 della Convenzione sull’assistenza amministrativa.

4. La Svizzera applica l’articolo 28 paragrafo 7 della Convenzione sull’assistenza amministrativa esclusivamente:

a. se sussiste un periodo di imposizione: per l’assistenza amministrativa in relazione ai periodi di imposizione che decorrono dal 1° gennaio o dopo il 1° gennaio del terzo anno antecedente all’anno in cui è entrata in vigore la Convenzione sull’assistenza amministrativa in materia fiscale per una Parte;

b. in assenza di un periodo di imposizione: per l’assistenza amministrativa in relazione a casi correlati ad obblighi fiscali sorti il 1° gennaio o dopo il 1° gennaio del terzo anno antecedente all’anno in cui è entrata in vigore la Convenzione sull’assistenza amministrativa in materia fiscale per una Parte.

4Il Consiglio federale è autorizzato a ritirare le riserve se sono diventate prive d’oggetto.

Art. 2

1In occasione della ratifica il Consiglio federale fornisce le seguenti dichiarazioni al Segretario generale del Consiglio d’Europa o al Segretario generale dell’OCSE (Depositari):

a. la dichiarazione secondo l’articolo 4 paragrafo 3 della Convenzione sull’assistenza amministrativa secondo la quale l’autorità competente della Svizzera può informare le persone interessate ai sensi degli articoli 5 e 7 della Convenzione sull’assistenza amministrativa prima di fornire informazioni a un’altra Parte;

b. la dichiarazione secondo l’articolo 9 paragrafo 3 della Convenzione sull’assistenza amministrativa secondo la quale la Svizzera non accoglierà domande presentate da rappresentanti dell’autorità competente dello Stato richiedente mentre sono in corso controlli fiscali in Svizzera.

2Il Consiglio federale è autorizzato a ritirare queste dichiarazioni se sono diventate prive d’oggetto.

Art. 3

1In occasione della ratifica, secondo l’articolo 2 paragrafo 2 della Convenzione sull’assistenza amministrativa, il Consiglio federale comunica a uno dei Depositari che per la Svizzera la Convenzione è applicabile alle seguenti imposte:

1 RS 101

2 FF ...