Progetto
Consultazione 2013/130: Convenzione dell'OCSE e del Consiglio d'Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale · 7 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 4Fedlex · Progetto
Approvazione e attuazione della Convenzione sull’assistenza amministrativa
Art. 14 cpv. 4
4L’AFC può informare direttamente la persona legittimata a ricorrere residente all’estero, sempre che sia consentito notificare documenti a mezzo posta nello Stato interessato o l’autorità richiedente acconsenta esplicitamente a questo modo di procedere nel singolo caso.
Art. 14a cpv. 3bis, 4 lett. b e 5
3bisL’AFC può informare direttamente la persona legittimata a ricorrere residente all’estero, sempre che sia consentito notificare documenti a mezzo posta nello Stato interessato o l’autorità richiedente acconsenta esplicitamente a questo modo di procedere nel singolo caso.
4L’AFC informa inoltre in forma anonima mediante pubblicazione nel Foglio federale le persone interessate da una domanda raggruppata in merito:
b. all’obbligo di indicare all’AFC:
1. il loro indirizzo svizzero, se hanno sede o domicilio in Svizzera;
2. il loro indirizzo all’estero, sempre che sia consentito recapitare per posta documenti nello Stato di pertinenza; o
3. l’indirizzo di un rappresentante autorizzato a ricevere notifiche in Svizzera.
5Il termine per indicare l’indirizzo secondo il capoverso 4 lettera b è di 20 giorni; decorre dal giorno successivo alla pubblicazione nel Foglio federale.
Titolo prima dell’articolo 16
Sezione 3: Procedura
Art. 17 cpv. 3
3L’AFC notifica la decisione finale alla persona legittimata a ricorrere residente all’estero per il tramite del suo rappresentante autorizzato o direttamente, purché sia consentito notificare documenti a mezzo posta nello Stato interessato. Diversamente essa notifica la decisione mediante pubblicazione nel Foglio federale.
Art. 20 cpv. 3
Se la convenzione prevede che le informazioni ottenute nel quadro della procedura di assistenza amministrativa possono essere utilizzate anche a fini diversi da quelli fiscali o possono essere inoltrate a uno Stato terzo, l’AFC dà il suo consenso, previa pertinente verifica, a condizione che l’autorità competente dello Stato richiesto acconsenta a tale utilizzazione. Se le informazioni ottenute devono essere trasmesse ad autorità penali, l’AFC dà il suo consenso d’intesa con l’Ufficio federale di giustizia.
Titolo prima dell’articolo 21a
Abrogato
Art. 21a, rubrica e cpv. 4 e 5
Procedura di informazione a posteriori delle persone legittimate a ricorrere.
4Abrogato
5Abrogato
Art. 22 cpv. 5bis
5bisL’AFC verifica se le informazioni ricevute dall’estero sono interessanti per altre autorità svizzere e le inoltra loro, purché ciò sia consentito secondo l’accordo applicabile e sia previsto dal diritto svizzero. Eventualmente l’AFC richiede l’autorizzazione dell’autorità competente dello Stato richiesto.
Titolo prima dell’articolo 22a
Capitolo 3: Scambio spontaneo di informazioni
Art. 22a Principi
1Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi agli obblighi connessi allo scambio spontaneo di informazioni, basandosi sugli standard internazionali e alla prassi di altri Stati.
2L’AFC e le Amministrazioni cantonali delle contribuzioni adottano le misure necessarie per identificare i casi in cui devono essere scambiate spontaneamente le informazioni.
3Le Amministrazioni cantonali delle contribuzioni inviano spontaneamente e nei termini previsti all’AFC le informazioni previste per la trasmissione alle autorità estere competenti.
4L’AFC verifica queste informazioni e decide quali trasmettere.