Progetto

Consultazione 2013/130: Convenzione dell'OCSE e del Consiglio d'Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale · 7 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 6Fedlex · Progetto

Approvazione e attuazione della Convenzione sull’assistenza amministrativa

Art. 22h Obbligo di mantenere il segreto

1Le persone incaricate di eseguire le disposizioni dell’accordo applicabile e della presente legge, o che sono coinvolte nella loro esecuzione, devono mantenere il segreto nei confronti di altri Uffici e privati in merito a quanto osservato nello svolgimento della loro attività.

2Non sussiste alcun obbligo di mantenere il segreto:

a. in caso di trasmissione di informazioni e di comunicazioni conformemente all’accordo applicabile e alla presente legge;

b. nei confronti di organi giudiziari o amministrativi che sono stati autorizzati dal Dipartimento federale delle finanze (DFF) in particolare per reperire informazioni ufficiali presso le autorità incaricate di attuare la presente legge;

c. sempre che l’accordo applicabile lo consenta ed esista una base legale nel diritto svizzero.

Art. 22i Statistiche

1L’AFC pubblica le statistiche necessarie per la valutazione tra pari (peer review) del Global Forum sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali.

2Non sussiste alcun diritto d’accesso a ulteriori informazioni oltre a quelle pubblicate ai sensi del capoverso 1.

Titolo prima dell’articolo 22j

Capitolo 5: Disposizioni penali

Art. 22j

1La persona interessata, il detentore delle informazioni è punito con una multa sino a 10 000 franchi se non ottempera intenzionalmente a una decisione di consegna delle informazioni secondo l’articolo 9 o 10 che l’AFC gli ha notificato sotto comminatoria della sanzione prevista dalla presente disposizione.

2Se una persona viola intenzionalmente o per negligenza il divieto di informare di cui all’articolo 21a capoverso 3, è punita con una multa fino a 10 000 franchi.

3È applicabile la legge federale del 22 marzo 19747 sul diritto penale amministrativo. L’autorità di perseguimento e di giudizio è l’AFC.

Titolo prima dell’articolo 23

Capitolo 6: Disposizioni finali

7 RS 313.0