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Consultazione 2013/130: Convenzione dell'OCSE e del Consiglio d'Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale · 7 pagine
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Approvazione e attuazione della Convenzione sull’assistenza amministrativa
Allegato (Art. 5) Modifica di un altro atto normativo
La legge del 28 settembre 20124 sull’assistenza amministrativa fiscale è modificata come segue:
Titolo prima dell’articolo 1
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 cpv. 1, frase introduttiva
1La presente legge disciplina l’esecuzione dell’assistenza amministrativa nello scambio di informazioni su domanda e spontaneo:
Art. 2 Competenza
L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) esegue l’assistenza amministrativa.
Art. 3 lett. a, bbise d
Nella presente legge si intendono per:
a. persona interessata: la persona sulla quale vengono richieste informazioni nella domanda di assistenza amministrativa o la persona sulla quale vengono trasmesse informazioni nella domanda di assistenza amministrativa spontanea;
bbis. scambio di informazioni su domanda: scambio di informazioni in base a una domanda di assistenza amministrativa;
d. scambio spontaneo di informazioni: scambio non richiesto di informazioni presumibilmente interessanti per l’autorità estera competente.
Art. 4 Principi
1Nell’ambito dello scambio di informazioni su domanda non è ammessa la trasmissione di informazioni su persone che non sono interessate dalla domanda.
2Nell’ambito dello scambio spontaneo di informazioni è consentito trasmettere informazioni su una persona solo nei casi in cui l’accordo applicabile prevede lo scambio spontaneo di informazioni.
3La procedura di assistenza amministrativa è eseguita speditamente.
Art. 5a Accordi sulla protezione dei dati
Se l’accordo applicabile prevede che l’autorità che comunica le informazioni possa stabilire disposizioni per la protezione dei dati che devono essere rispettate dall’autorità destinataria delle informazioni, il Consiglio federale può concludere accordi sulla protezione dei dati. Le disposizioni che devono essere osservate in merito devono corrispondere almeno alle prescrizioni materiali della legge federale del 19 giugno 19925 sulla protezione dei dati.
Titolo prima dell’articolo 6
Capitolo 2: Scambio di informazioni su domanda
Sezione 1: Domande di assistenza amministrativa estere
Titolo prima dell’articolo 8
Sezione 2: Ottenimento di informazioni
Art. 9 cpv. 5
Abrogato
Art. 10 cpv. 4
Abrogato
4 RS 672.5
5 RS 235.1