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Consultazione 2013/130: Convenzione dell'OCSE e del Consiglio d'Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale · 7 pagine
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Approvazione e attuazione della Convenzione sull’assistenza amministrativa
5Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) può prescrivere alle Amministrazioni cantonali delle contribuzioni di utilizzare determinati moduli in forma cartacea o elettronica e può emanare direttive.
Art. 22b Informazione delle persone legittimate a ricorrere
1L’AFC informa dello scambio spontaneo di informazioni la persona interessata e le altre persone di cui deve presumere, in base agli atti, il diritto a ricorrere secondo l’articolo 48 PA6.
2In via eccezionale, l’AFC informa queste persone dello scambio spontaneo di informazioni solo dopo che questo è avvenuto, se lo scopo dell’assistenza amministrativa e il buon esito di un’inchiesta fossero vanificati dall’informazione preliminare. Inoltre si applica per analogia l’articolo 21a cpv. 2−3.
3Se la persona legittimata a ricorrere non può essere contattata, l’AFC la informa sulla prevista trasmissione di informazioni mediante pubblicazione nel Foglio federale. La invita a designare una persona autorizzata a ricevere le notifiche e stabilisce un termine per la sua designazione.
Art. 22c Diritto di partecipazione ed esame degli atti della persona legittimata a ricorrere
Per il diritto di partecipazione e l’esame degli atti si applica per analogia l’articolo 15.
Art. 22d Procedure
Gli articoli 16, 17, 19 e 20 si applicano per analogia alla procedura.
Art. 22e Informazioni ricevute spontaneamente dall’estero
1L’AFC inoltra le informazioni che altri Stati hanno trasmesso spontaneamente alle autorità fiscali interessate al fine di applicare e attuare il diritto fiscale svizzero. Segnala a queste autorità le restrizioni inerenti all’impiego delle informazioni trasmesse e gli obblighi di mantenere il segreto secondo le disposizioni in materia di assistenza amministrativa dell’accordo applicabile.
2L’AFC verifica se le informazioni ricevute spontaneamente dall’estero sono interessanti per altre autorità svizzere e le inoltra loro, purché ciò sia consentito dall’accordo applicabile e sia previsto dal diritto svizzero. Eventualmente richiede l’autorizzazione dell’autorità competente dello Stato che ha trasmesso le informazioni.
Titolo prima dell’articolo 22f
Capitolo 4: Trattamento dei dati, obbligo di mantenere il segreto e statistiche
Art. 22f Trattamento dei dati
Per adempiere i propri compiti legali l’AFC può trattare dati personali relativi a procedimenti e sanzioni amministrative e penali in materia fiscale e altri dati personali.
Art. 22g Sistema d’informazione
1L’AFC gestisce un sistema d’informazione per trattare dati personali relativi a procedimenti e sanzioni amministrative e penali che ha ricevuto in virtù dell’accordo applicabile e della presente legge.
2Il trattamento dei dati può essere effettuato esclusivamente da collaboratori dell’AFC o da specialisti controllati dall’AFC.
3Questo sistema d’informazione serve all’AFC per adempiere i propri compiti conformemente all’accordo applicabile e alla presente legge. Esso serve in particolare ai seguenti scopi:
a. ricevimento e inoltro delle informazioni secondo l’accordo applicabile e il diritto svizzero;
b. trattamento di procedimenti giudiziari connessi all’accordo applicabile e alla presente legge;
c. infliggere ed eseguire sanzioni amministrative o penali;
d. trattamento di domande di assistenza amministrativa e giudiziaria;
e. lotta contro i reati fiscali;
f. allestimento di statistiche.
4Il Consiglio federale definisce i dettagli concernenti in particolare:
a. l’organizzazione e la gestione del sistema d’informazione;
b. le categorie dei dati personali trattati;
c. l’elenco dei dati su procedimenti e sanzioni penali e amministrative;
d. i diritti di accesso ai dati e al loro trattamento;
e. la durata della conservazione dei dati; e
f. l’archiviazione e la distruzione dei dati.
6 RS 172.021