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Consultazione 2013/130: Convenzione dell'OCSE e del Consiglio d'Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale · 7 pagine
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Approvazione e attuazione della Convenzione sull’assistenza amministrativa
a. le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito (reddito complessivo, reddito da attività lucrativa, reddito della sostanza, reddito aziendale, utili di capitale e altri redditi);
b. le imposte cantonali e comunali sulla sostanza (sostanza complessiva, sostanza mobiliare e immobiliare, sostanza aziendale, sostanza commerciale, capitale e riserve e altri elementi patrimoniali).
2Secondo l’articolo 2 paragrafo 3 della Convenzione sull’assistenza amministrativa il Consiglio federale comunica a uno dei Depositari qualsiasi modifica da apportare all’Allegato A.
3In occasione della ratifica, secondo l’articolo 3 paragrafo 1 lettera d della Convenzione sull’assistenza amministrativa, il Consiglio federale comunica a uno dei Depositari che il capo del Dipartimento federale delle finanze o la persona autorizzata a rappresentarlo è l’autorità competente della Svizzera.
4Secondo l’articolo 3 paragrafo 3 della Convenzione sull’assistenza amministrativa il Consiglio federale comunica a uno dei Depositari tutte le modifiche da apportare.
Art. 4
Secondo l’articolo 28 paragrafo 6 della Convenzione sull’assistenza amministrativa il Consiglio federale può convenire con una o più Parti che la Convenzione sull’assistenza amministrativa sia valida per la Svizzera ai fini dell’assistenza amministrativa in relazione a periodi di imposizione o a obblighi fiscali dall’entrata in vigore di tale Convenzione.
Art. 5
La modifica della legge federale del 28 settembre 20123 sull’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale è approvata nella versione conforme all’allegato.
Art. 6
1Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo.
2Il Consiglio federale ne stabilisce l’entrata in vigore.
3 RS 672.5