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Consultazione 2013/130: Convenzione dell'OCSE e del Consiglio d'Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale · 17 pagine
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Traduzione1
Convenzione sull’assistenza amministrativa in materia fiscale
Preambolo
Gli Stati membri del Consiglio d’Europa e i Paesi membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), firmatari della presente Convenzione,
considerato che lo sviluppo della circolazione internazionale di persone, capitali, beni e servizi – peraltro largamente positivo – ha accresciuto le possibilità di evasione e frode fiscale e richiede pertanto una crescente cooperazione tra le autorità fiscali;
prendendo atto con soddisfazione di tutti gli sforzi effettuati sul piano internazionale nel corso degli ultimi anni, sia a livello bilaterale che multilaterale, per lottare contro l’evasione e la frode fiscale;
considerato che un coordinamento degli sforzi tra gli Stati è necessario per incoraggiare qualsiasi forma di assistenza amministrativa in materia fiscale, per le imposte di ogni natura garantendo al contempo un’adeguata protezione dei diritti dei contribuenti;
riconosciuto che la cooperazione internazionale può svolgere un ruolo importante facilitando la corretta valutazione degli obblighi fiscali e aiutando il contribuente a tutelare i propri diritti;
considerato che i principi fondamentali in virtù dei quali ogni persona può esigere, per la determinazione dei suoi diritti e obblighi, una procedura regolare devono essere riconosciuti in ogni Stato come applicabili in materia fiscale e che gli Stati dovrebbero sforzarsi di proteggere i legittimi interessi del contribuente, accordandogli in particolare un’appropriata protezione contro la discriminazione e la doppia imposizione;
convinti pertanto che gli Stati dovrebbero prendere misure o fornire informazioni tenendo conto della necessità di tutelare la confidenzialità delle informazioni nonché degli strumenti internazionali relativi alla tutela della sfera privata e ai flussi di dati di carattere personale;
considerato che un nuovo quadro di cooperazione è stato attuato e che è auspicabile disporre di uno strumento multilaterale per permettere al più ampio numero di Stati di beneficiare di questo nuovo quadro e per applicare gli standard internazionali di cooperazione più elevati per quanto concerne la fiscalità;
desiderosi di concludere una Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale,
hanno convenuto quanto segue:
RS ………
1 dal testo originale francese. 2014–####