Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/131: Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla riforma III dell'imposizione delle imprese) · 139 pagine

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tà estere del gruppo conformemente al diritto svizzero e del calcolo delle perdite computabili.

L’introduzione di un’imposta sugli utili da capitale su titoli accresce il dispendio amministrativo nella misura in cui occorrerà calcolare gli utili da capitale e le perdite in capitale e queste ultime dovranno essere computate a determinate condizioni. La misura produce una notevole semplificazione del diritto fiscale in quanto diverse fattispecie correlate alla distinzione tra redditi della sostanza imponibili e utili da capitale esenti da imposte, possono essere stralciate senza sostituzione. Si intendono le seguenti fattispecie: trasposizione, liquidazione parziale diretta, liquidazione parziale indiretta, mantello giuridico, riscatto delle proprie azioni mediante una seconda via commerciale, obbligazioni a interesse unico preponderante (IUP), periodo di attesa per l’alienazione in caso di conversione di una società di persone in una società di capitali nonché commercio professionale di titoli. L’abolizione di tutte queste fattispecie gravate nella prassi da difficili aspetti di differenziazione porta a una maggiore certezza del diritto. In sintesi dovrebbe risultare una semplificazione del diritto fiscale.

Con la semplificazione della procedura di imposizione parziale per gli utili distribuiti e la sua estensione a tutti gli investitori occorre distinguere soltanto tra diritti di partecipazione e altri investimenti della sostanza mobiliare, il che tuttavia può avvenire in gran parte automaticamente. D’altro canto sparisce la differenza tra partecipazioni qualificanti e non qualificanti. Ai fini di una maggiore semplificazione è utile anche l’armonizzazione formale della procedura di imposizione parziale. Nel complesso la misura comporta una semplificazione.