Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/131: Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla riforma III dell'imposizione delle imprese) · 139 pagine
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3.5 Opportunità in sede di esecuzione
L’opportunità a livello di esecuzione si manifesta con costi bassi dell’imposizione e della riscossione di imposte, pertanto persegue a sua volta un obiettivo di efficienza in termini di politica fiscale.
Il dispendio amministrativo causato dall’introduzione di un licence box dipende dall’attuazione concreta. Gli sviluppi internazionali – da menzionare il progetto BEPS dell’OCSE e l’esame in corso quest’anno dei licence box da parte dell’UE – possono avere un impatto sull’impostazione concreta del licence box. La variante attuale riduce il dispendio amministrativo rispetto ai modelli alternativi di box, poiché è utilizzati il metodo residuale per calcolare i ricavi. Nel contempo devono essere suddivisi i ricavi e i costi sui beni immateriali agevolati dal box e sui prodotti che non qualificano per il box. Occorre inoltre procedere allo scorporo dei ricavi finanziari e delle funzioni di routine. Dal momento che l’ingresso nel box dipenderà da determinati requisiti in termini di sostanza, le imprese dovranno presentare i relativi giustificativi.
Nel palesamento delle riserve occulte non emergono sostanziali cambiamenti rispetto allo status quo in riferimento all’esecuzione.
Per l’imposta sull’utile con deduzione degli interessi sul capitale proprio superiore alla media la determinazione delle quote del capitale di base e del capitale proprio a titolo di garanzia legittimato alla deduzione dell’interesse figurativo comporta la compilazione di un modulo da parte delle società contribuenti che intendono far valere il diritto alla deduzione dell’interesse figurativo. L’autorità fiscale deve verificare la deduzione dell’interesse figurativo calcolata sulla base di questo modulo. In termini di dispendio la procedura equivale a quella del calcolo del capitale proprio occulto conformemente alla vigente circolare n. 6, regolarmente messa in atto dai contribuenti e dall’autorità fiscale nell’ambito della procedura di imposizione. L’autorità deve inoltre calcolare e pubblicare l’ammontare del tasso d’interesse figurativo sul capitale proprio.
L’abrogazione della tassa d’emissione sul capitale proprio semplifica il sistema fiscale abolendo un’imposizione speciale. I contribuenti non devono dunque più familiarizzarsi con ulteriori disposizioni fiscali connotate da una propria sistematica fiscale e un numero di fattispecie sostitutive e derogatorie. In riferimento all’imposta sull’utile e all’imposta preventiva la tassa ha tuttavia rappresentato sinora anche un fattore stabilizzante. Dal momento che la tassa viene prelevata sul valore dei rispettivi afflussi di mezzi finanziari, i contribuenti da un lato cercano di mantenere la base imponibile più bassa possibile, dall’altro, nella prospettiva dell’imposta sull’utile e dell’imposta preventiva, hanno tendenzialmente interesse a registrare a bilancio i valori più elevati possibili. Nella prassi questi interessi contrastanti portano a valutazioni equilibrate. Abolendo la tassa viene dunque a sparire un fattore automatico di stabilizzazione.
I miglioramenti apportati alla deduzione per partecipazioni e all’illimitato riporto delle perdite implicano in parte notevoli semplificazioni, rappresentate dall’abolizione del calcolo delle quote di spese di finanziamento, dall’abolizione della verifica degli ammortamenti e delle rettifiche di valore su partecipazioni nonché del loro recupero di valore e dall’abolizione della verifica dei costi d’investimento. Una maggiore complicazione è invece rappresentata dall’estensione dei controlli delle perdite degli esercizi precedenti, del calcolo delle perdite di socie-