Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/131: Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla riforma III dell'imposizione delle imprese) · 139 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 133Fedlex · Rapporto esplicativo
3.4.6.2 Principi di politica fiscale dell’UE
Questa misura di riforma fiscale si orienta nella sostanza al licence box di uno Stato membro dell’UE e allo stato attuale corrisponde in linea di massima ai principi di politica fiscale dell’UE.
Nel mese di dicembre del 2013 il Consiglio dell’Ecofin ha tuttavia incaricato il gruppo CoC di riesaminare tutti box degli Stati membri, anche quelli il cui esame è già concluso (cfr. n. 1.1.1.2). Questi lavori dovrebbero terminare entro la fine del 2014. Parallelamente anche la Commissione UE valuta i licence box di diversi Stati membri per accertarne la compatibilità con il divieto di aiuti statali.
Non appena saranno pronti i risultati degli esami da parte del gruppo CoC e della Commissione UE, questa misura di riforma fiscale potrà essere approfonditamente confrontata con i principi di politica fiscale dell’UE.
3.4.7 Esame dell’imposta sull’utile con deduzione degli interessi
Occorre verificare se la prevista misura di riforma – introduzione dell’imposta sull’utile con deduzione degli interessi – corrisponda allo stato dei lavori dell’OCSE al 30 giugno 2014 e se rispetti inoltre i principi di politica fiscale dell’UE.
3.4.7.1 Piano d’azione BEPS
Azione 3 – Rafforzamento delle prescrizioni sulla tassazione addizionale (le cosiddette regole CFC): se una filiale svizzera è detenuta da una società madre estera il cui Paese applica le regole CFC, i vantaggi dell’imposta sull’utile con deduzione degli interessi non sono garantiti a priori. Le regole CFC riguardano in primo luogo i redditi passivi. Vi è dunque il rischio che l’utile conseguito dalla filiale svizzera sia innalzato al livello dell’imposizione fiscale estera.
Azione 4 – Limitazione della riduzione dell’utile con deduzione degli interessi o di altri oneri finanziari. A seconda dell’impostazione delle raccomandazioni l’interesse figurativo sul capitale proprio a titolo di garanzia deve essere considerato nel calcolo della deduzione degli interessi fiscalmente ammessa.
Azione 5 – Maggiore efficacia nella lotta contro le pratiche fiscalmente dannose considerando la trasparenza e la sostanza: il Forum sulle pratiche fiscali dannose ha cominciato con l’esame della normativa belga. In base alle informazioni ricevute, nel 2012 è stato deciso che non sarebbe stato necessario proseguire con l’esame. La prevista misura di riforma fiscale è paragonabile alla normativa belga. Tuttavia l’approccio svizzero – in deroga alla normativa belga – prevede una limitazione al capitale proprio a titolo di garanzia, che tuttavia si applica a tutte le società.
Se l’imposta sull’utile con deduzione degli interessi è da considerare come regime e in rapporto ad essa esiste uno specifico ruling per il contribuente, è presumibile che debbano essere scambiate informazioni in materia.
Azione 9 – Garanzia della corrispondenza tra risultati dei prezzi di trasferimento e creazione di valore aggiunto (rischi e capitale): in linea di principio l’imposta sull’utile con deduzione degli interessi corrisponde allo stato attuale dei lavori. Nello