Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/131: Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla riforma III dell'imposizione delle imprese) · 139 pagine
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stabilire l’ammontare dell’interesse figurativo occorre fondamentalmente osservare il principio del confronto con un terzo.
3.4.7.2 Principi di politica fiscale dell’UE
La prevista misura di riforma fiscale è parificabile alla normativa in vigore senza contestazioni, ad esempio, in Belgio. L’approccio svizzero si differenzia tuttavia perché prevede una limitazione al capitale proprio a titolo di garanzia, applicabile tuttavia a tutte le imprese. L’imposta sull’utile con deduzione degli interessi dovrebbe dunque rispettare le disposizioni del codice di condotta.
La Commissione UE ha esaminato la deduzione dell’interesse figurativo sul capitale proprio in riferimento al Belgio per accertarne la compatibilità con il divieto di aiuti statali. È stato contestato soltanto il fatto di privilegiare in modo discriminatorio gli stabilimenti d’impresa e gli immobili nazionali46. Il presente avamprogetto disciplina i punti essenziali dell’imposta sull’utile con deduzione degli interessi.
3.4.8 Esame dello scioglimento delle riserve occulte
Occorre verificare se l’uniformata disposizione in materia di palesamento delle riserve occulte conformemente alla sistematica fiscale corrisponda allo stato dei lavori dell’OCSE al 30 giugno 2014, in particolare ai risultati del piano d’azione BEPS, e rispetti inoltre i principi di politica fiscale dell’UE.
L’uniformata disposizione del palesamento delle riserve occulte conformemente alla sistematica fiscale consiste in linea di principio di una disposizione che serve alla generale determinazione dell’utile. Pertanto, allo stato attuale delle conoscenze, è in sintonia con le raccomandazioni dell’OCSE e i principi di politica fiscale dell’UE.
3.4.9 Esame degli adeguamenti alla deduzione per partecipazioni
Occorre verificare se i previsti adeguamenti alla deduzione per partecipazioni corrispondano allo stato dei lavori dell’OCSE al 30 giugno 2014, in particolare ai risultati del piano d’azione BEPS, e se tengano conto dei principi di politica fiscale dell’UE.
I previsti adeguamenti alla deduzione per partecipazioni, così come la norma vigente corrispondono allo stato attuale dei lavori dell’OCSE. Sarebbero da considerare eventuali modifiche nell’ambito del piano d’azione BEPS. I previsti adeguamenti dovrebbero soddisfare anche lo stato attuale dei principi di politica fiscale dell’UE.
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