Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/131: Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla riforma III dell'imposizione delle imprese) · 10 pagine

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Allegato 2 – Misure verticali di compensazione

Le basi dell’imposta sull’utile connesse a un contesto di mobilità aziendale e non coperte dal licence box saranno d’ora in avanti tassate in via ordinaria. Dal momento che risentono particolarmente dell’onere dell’imposta sull’utile, il loro mantenimento dipende dall’eventuale riduzione dell’onere ordinario dell’imposta sull’utile e dall’entità di tale riduzione. La decisione in merito è di competenza esclusiva dei Cantoni. La situazione iniziale per quanto concerne la struttura e il volume del substrato dell’imposta sull’utile, nonché l’onere dell’imposta sull’utile varia da Cantone a Cantone; di conseguenza differiscono le strategie ottimali in ambito di politica fiscale. Nel modello utilizzato per determinare il volume delle misure verticali di compensazione, la fase della decisione in merito alla politica fiscale cantonale è particolarmente semplificata e ridotta alla scelta tra due opzioni: ogni Cantone deve decidere se mantenere le basi dell’imposta sull’utile connotate da mobilità mediante riduzioni dell’imposta sull’utile o se rinunciarvi. Se il Cantone opta per tale mantenimento, deve ridurre l’onere dell’imposta sull’utile a un livello adeguato al fine di mantenere la competitività fiscale in ambito internazionale. Dato che anche le imprese prima tassate in via ordinaria sottostanno alla nuova aliquota ridotta dell’imposta sull’utile, ne risultano minori entrate. Se il Cantone decide di rinunciare alla riduzione, il substrato dell’imposta sull’utile connotato da mobilità si trasferisce e il gettito fiscale dell’imposta sull’utile si riduce di conseguenza. Le ripercussioni finanziarie delle decisioni di politica fiscale dei Cantoni – e quindi l’entità della compensazione verticale – sono desunte a partire dalle due opzioni abbozzate sopra. La base del modello di calcolo è un Cantone «rappresentativo», con un onere fiscale effettivo complessivo degli utili tassati in via ordinaria e degli utili tassati con statuto fiscale cantonale corrispondente alle attuali medie (ponderate) di tutti i Cantoni.

Il modello consente di desumere quanto substrato dell’imposta sull’utile connotato da mobilità debba essere mantenuto a un livello competitivo sul piano internazionale mediante riduzioni dell’aliquota dell’imposta sull’utile al fine di minimizzare la diminuzione delle entrate aggregate di Confederazione, Cantoni e Comuni. L’entità della compensazione verticale si fonda sulle relative premesse formulate nel rapporto esplicativo.

1 Basi di dati e ipotesi

i) Base di calcolo

Le basi di dati impiegate per determinare l’entità della compensazione verticale sono le basi di calcolo dell’imposta cantonale sull’utile nello status quo illustrate nell’Allegato 1. Tra i Cantoni esistono differenze in parte notevoli per quanto riguarda la natura dei redditi realizzati dalle imprese con statuto fiscale cantonale. In base ai dati disponibili, una differenziazione delle basi dell’imposta sull’utile rispetto alla loro mobilità (reattività all’onere fiscale) risulta difficile. Si applica pertanto la seguente ipotesi semplificativa: gli utili attualmente tassati in via ordinaria sono considerati substrato fiscale connotato da immobilità a livello internazionale (ma da mobilità a livello nazionale). I redditi con statuto fiscale cantonale sono considerati quale substra-