Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/133: Ordinanza concernente la legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) e ordinanze del DEFR concernenti la LPSU · 9 pagine
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razionale dell’Amministrazione federale (art. 8 LOGA ) e stabilisce mediante ordinanza quali settori sono legittimati a decidere in merito a determinati affari (art. 47 LOGA). Pertanto spetta al Consiglio federale stabilire a chi spetta la gestione degli affari della CSSU. L’attribuzione delle competenze ai vari livelli dell’Amministrazione federale è effettuata dall’unità presso cui è concentrata la necessaria competenza politica e materiale (art. 13 ordinanza del 25 novembre 1998 sull’organizzazione del
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Governo e dell’Amministrazione, OLOGA ). La presente disposizione attribuisce direttamente la gestione degli affari all’ufficio federale competente, la SEFRI. Questa normativa corrisponde già alla
11 nuova organizzazione della SEFRI approvata dal DEFR, che è entrata in vigore il 1° aprile 2014 . Secondo la riorganizzazione, a partire dall’entrata in vigore della LPSU l’attuale Segretariato generale della Conferenza universitaria svizzera (SG-CUS) sarà integrato nella divisione della SEFRI «Scuole universitarie».
Sezione 2: Disposizioni d’esecuzione concernenti le disposizioni transitorie della LPSU
Art. 3 Applicabilità di disposizioni della legge sull’aiuto alle università e della legge federale
sulle scuole universitarie professionali
Siccome la LPSU verrà attuata in due fasi, è necessario che alcune delle attuali disposizioni della LAU e della LSUP restino applicabili sino all’entrata in vigore della seconda parte della legge. Le disposizioni in materia di finanziamento della LPSU entreranno in vigore il 1° gennaio 2017 (art. 80 e 81 LPSU, cfr. 1.1). Pertanto, sino a fine 2016, gli articoli 13-21 (aiuti finanziari, sussidi di base, sussidi per investimenti e per progetti) e 23 (esecuzione) LAU nonché gli articoli 18 e 19 (sussidi federali) e 23 (esecuzione) LSUP resteranno in vigore. Per quanto concerne l’applicazione delle relative ordinanze si vedano i commenti agli articoli 13 e 14.
Art. 4 Procedura di trasformazione delle scuole specializzate superiori in scuole universitarie
professionali e di ottenimento retroattivo di titoli
Conformemente all’articolo 78 capoverso 2 LPSU, il Consiglio federale disciplina la procedura di trasformazione delle scuole specializzate superiori riconosciute in scuole universitarie professionali e definisce i titoli conferiti fino ad oggi. Questa diposizione corrisponde all’articolo 25 capoverso 1 LSUP e costituisce la base per le necessarie conversioni di titoli conferiti secondo il diritto anteriore. Ciò significa che i titolari di diplomi di scuole attualmente convertite in scuole universitarie professionali possono fare richiesta, a determinate condizioni, per l’ottenimento retroattivo del diploma SUP. Secondo l’articolo 4 capoverso 1, il DEFR è incaricato di disciplinare la procedura di riconoscimento, compito che gli spetta già oggi.
Art. 5 Campi specifici delle scuole universitarie professionali e relativi cicli di studio con
bachelor
In base all’articolo 25 capoverso 2 LPSU, il Consiglio delle scuole universitarie specifica le condizioni d’ammissione per i singoli campi specifici delle scuole universitarie professionali. Fino alla determinazione delle condizioni d’ammissione da parte del Consiglio delle scuole universitarie,
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l’ammissione alle SUP è disciplinata dall’articolo 73 capoversi 2-4 LPSU . Ai fini dell’ammissione, questo articolo prevede da un lato una distinzione tra i campi della tecnica, dell’economia e del design e i campi della sanità, del lavoro sociale e dell’arte e, dall’altro, condizioni d’ammissione diverse anche per alcuni singoli cicli di studio con bachelor appartenenti a questi campi specifici. Per poter attribuire
9 RS 172.010
10 RS 172.010.1
11 hhttp://www.sbfi.admin.ch/aktuell/medien/00483/00594/index.html?lang=it&msg-id=52033
12 Cfr. art. 5 LSUP