Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/133: Ordinanza concernente la legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) e ordinanze del DEFR concernenti la LPSU · 9 pagine
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II. Ordinanza concernente la legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU)
1 Punti principali del progetto
1.1 Entrata in vigore della LPSU
Tenendo conto del processo di adesione dei Cantoni al Concordato sulle scuole universitarie ancora in corso, il Consiglio federale prevede l’entrata in vigore della LPSU all’inizio del 2015. Siccome il
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passaggio dalla legge dell’8 ottobre 1999 sull’aiuto alle università (LAU) e dalla legge federale del
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6 ottobre 1995 sulle scuole universitarie professionali (LSUP) deve avvenire di concerto e in modo regolamentato (art. 80 LPSU), l’entrata in vigore della LPSU avverrà in due fasi (art. 81 cpv.3 LPSU): le disposizioni sugli organi, quelle sull’accreditamento e le disposizioni transitorie entreranno in vigore già da inizio 2015, mentre l’attuazione delle nuove norme sul finanziamento è prevista per il periodo ERI 2017-2020. Per l’attuazione del nuovo finanziamento e del coordinamento comune sono necessarie diverse decisioni preliminari da parte della Conferenza universitaria svizzera. Pertanto gli organi dovranno già essere costituiti, ma le disposizioni sul coordinamento comune non saranno ancora applicabili. Nell’ambito della prima fase di entrata in vigore, quindi, verranno creati esclusivamente gli organi comuni, verrà messo a punto il nuovo sistema di accreditamento e garanzia della qualità e verranno attuate le disposizioni transitorie e finali.
Il 1° gennaio 2015 è prevista l’entrata in vigore delle seguenti disposizioni della LPSU:
• articoli 1-35: disposizioni generali, Convenzione sulla cooperazione, organi comuni, ammissione alle scuole universitarie e struttura degli studi nelle scuole universitarie professionali, garanzia della qualità e accreditamento;
• articolo 45-46: diritto ai sussidi;
• articoli 62-81: protezione delle denominazioni e dei titoli, sanzioni e rimedi giuridici, competenza del Consiglio federale di concludere accordi internazionali, disposizioni finali.
Secondo la pianificazione attuale, le altre disposizioni dovrebbero entrare in vigore il 1° gennaio 2017 :
• articoli 36-44: coordinamento della politica universitaria a livello nazionale e ripartizione dei compiti;
• articoli 47-61: sussidi federali (tranne art. 45-46), ossia generi di sussidi e finanziamento, sussidi di base, sussidi per gli investimenti edili e per le spese locative, sussidi vincolati a progetti.
Il termine per l’entrata in vigore della LPSU dipende dalla procedura di adesione dei Cantoni e potrà essere adeguato di conseguenza.
1.2 Oggetto
Il presente avamprogetto di ordinanza contiene solo le disposizioni necessarie alla prima fase di entrata in vigore della LPSU. Si tratta da un lato delle norme concernenti la ripartizione delle competenze all’interno dell’Amministrazione federale e, dall’altro, delle disposizioni d’esecuzione concernenti le disposizioni transitorie della LPSU. Siccome gli articoli della LPSU in materia di finanziamento entreranno in vigore solo in un secondo momento, la presente ordinanza non contiene prescrizioni al riguardo.