Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/133: Ordinanza concernente la legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) e ordinanze del DEFR concernenti la LPSU · 9 pagine

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Art. 9 Accreditamento di scuole universitarie professionali private

In conformità con l’articolo 75 capoverso 3 LPSU, l’accreditamento istituzionale delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici ottenuto dopo il 1° gennaio 2011 secondo il diritto an teriore sarà valido per otto anni dall’entrata in vigore della LPSU. Nella fattispecie di cui all’articolo 75 capoverso 3 LPSU rientra solo una SUP privata a cui il DEFR ha rilasciato l’accreditamento istituzionale a metà 2013. Trattandosi di un accreditamento con condizioni, la domanda resterà pendente finché il DEFR non deciderà in merito al completo adempimento delle condizioni, presumibilmente a metà 2015.

Affinché questo processo possa essere portato a termine anche dopo l’entrata in vigore della LPSU, il capoverso 1 conferisce al DEFR la competenza di decidere in merito all’adempimento delle condizioni per le domande di accreditamento istituzionale delle SUP private presentate in virtù della LSUP. Se le condizioni sono soddisfatte verrà deciso in base alla valutazione e alle raccomandazioni dell’Agenzia svizzera di accreditamento, conformemente alla LPSU (cpv. 2). Secondo la LSUP, il DEFR poteva emettere una decisione solo previa consultazione della Commissione federale delle scuole universitarie professionali (CFSUP). Siccome quest’ultima verrà sciolta con l’entrata in vigore della LPSU, il capoverso 2 stabilisce che la valutazione preventiva della CFSUP non sarà più necessaria.

15 La base per l’accreditamento continua a essere il documento «Direttive del DEFR del 2007 per l’accreditamento di SUP», impiegato finora per la procedura di accreditamento istituzionale delle scuole universitarie professionali private.

Art. 10 Domande di accreditamento di cicli di studio

Secondo la LSUP, i cicli di studio delle scuole universitarie professionali sono accreditati dal DEFR (art. 17a cpv. 1 e 2 LSUP). Con l’entrata in vigore la LPSU, l’accreditamento dei cicli di studio non sarà più obbligatorio, ma potrà essere richiesto presso il Consiglio svizzero di accreditamento (art. 21 cpv. 3 e art. 28 cpv. 3 LPSU). Siccome a breve l’accreditamento di programmi nel settore delle SUP diventerà facoltativo, a fine 2013 la SEFRI ha comunicato al Consiglio SUP della CDPE, alla CFSUP e alla Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie professionali (CSSUP) che l’accreditamento rimane obbligatorio solo per i cicli avviati prima o durante l’autunno del 2012. Per i cicli di studio iniziati in seguito deve esistere la possibilità di richiedere un accreditamento facoltativo da parte del DEFR in virtù della LSUP (cpv. 1).

Come per l’accreditamento istituzionale, il DEFR decide basandosi sulla valutazione e sulla raccomandazione dell’agenzia di accreditamento incaricata, senza valutazione preventiva da parte della CFSUP (cpv. 2). Il capoverso 3 precisa che l’agenzia incaricata è la stessa che ha valutato la domanda secondo il diritto anteriore, in qualità di agenzia riconosciuta dal DEFR. Oltre all’Agenzia svizzera di accreditamento, i cicli di studio possono essere accreditati anche da altre agenzie. La decisione si basa sulle Direttive del DEFR del 2007 per l’accreditamento di SUP (cpv. 4). A differenza dell’attuale accreditamento dei programmi, obbligatorio e quindi gratuito, per gli accreditamenti in virtù della LPSU verranno riscossi emolumenti destinati in linea di principio a coprire i costi occasionati (art. 35 cpv. 1 LPSU). Il capoverso 5 stabilisce quindi che i costi derivanti dalla richiesta volontaria di accreditamento dei cicli di studio in virtù della LPSU sono a carico della SUP.

Art. 11 Vigilanza sulle scuole universitarie professionali private autorizzate secondo il diritto

anteriore

Secondo la LSUP, l’istituzione e l’esercizio di una scuola universitaria professionale soggiacciono all’autorizzazione del Consiglio federale (art. 14 cpv. 1 LSUP), che viene accordata purché sia provato, tra l’altro, che la SUP dispone di mezzi finanziari sufficienti e garantisce stabilità a lungo termine (art. 14 cpv. 2 lett. b e c LSUP). In conformità con il diritto vigente, la SEFRI esamina quindi i

15 http://www.sbfi.admin.ch/themen/01337/01339/01342/index.html?lang=it