Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/133: Ordinanza concernente la legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) e ordinanze del DEFR concernenti la LPSU · 9 pagine
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inequivocabilmente i cicli di studio con bachelor a un campo specifico, l’articolo 5 riporta nell’allegato l’elenco di campi specifici e cicli di studio con bachelor contenuto nell’ordinanza del DEFR
13 concernente i cicli di studio, gli studi postdiploma e i titoli delle scuole universitarie professionali . Il nuovo elenco presenta però tutti i cicli di studio con bachelor approvati e non - come finora - solamente quelli già accreditati.
Art. 6 Riconoscimento federale dei diplomi delle scuole universitarie professionali
La Confederazione riconosce e protegge i titoli di bachelor, master e master di perfezionamento attualmente rilasciati dalle scuole universitarie professionali (art. 7 cpv. 3 lett. a, art. 8 cpv. 2 lett. b e art. 22 LSUP). Il capoverso 1 stabilisce che il riconoscimento federale e la protezione dei titoli sia garantito anche per i diplomi di bachelor, master e master di perfezionamento iniziati prima dall’entrata in vigore della LPSU e conclusi entro i sei anni seguenti. Per questi diplomi riconosciuti e protetti a livello federale sono impiegate le stesse diciture utilizzate per i titoli di cui agli articoli 6 e 7 capoverso 1 dell’ordinanza del DEFR concernente i cicli di studio, gli studi postdiploma e i titoli delle scuole universitarie professionali (cpv. 2). Con l’entrata in vigore della LPSU verranno soppressi il riconoscimento e la protezione di titoli a livello federale per i diplomi di bachelor, master e master di perfezionamento rilasciati dalle SUP. Tuttavia secondo l’articolo 78 LPSU, i titoli riconosciuti dalla Confederazione e conferiti conformemente al diritto anteriore (o in conformità con la LSUP) in virtù dei diplomi delle scuole universitarie professionali, dei bachelor, dei master o dei master di perfezionamento, rimangono protetti conformemente al diritto anteriore. Spetterà quindi al Consiglio delle scuole universitarie emanare prescrizioni sul riconoscimento dei diplomi (art. 12 cpv. 3 lett. a
n. 3 LPSU). La protezione dei titoli è garantita tramite normative cantonali e intercantonali.
Art. 7 Domande per sussidi a investimenti edili
Per garantire un trasferimento dei sussidi edili regolamentato e trasparente in conformità con la LAU e la LSUP, le domande complete presentate entro il 31 luglio 2016 continueranno a essere valutate secondo il diritto anteriore (ossia LAU e LSUP) (cpv. 1). Questo termine deriva dalle «Direttive, contributi federali per investimenti e locazioni (scuole universitarie professionali)» del
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1° gennaio 2013 , secondo le quali l’esame delle domande richiede almeno cinque mesi. Sarà possibile valutare ed emettere una decisione in base al diritto anteriore solamente per le domande presentate entro il 31 luglio 2016. Le richieste inoltrate dopo questa data verranno esaminate in base alla LPSU e, se ritenute conformi, riceveranno i sussidi a partire dal 1° gennaio 2017.
Le domande da valutare secondo il diritto anteriore devono essere complete, ovvero devono soddisfare i requisiti della fase 4.32 del SIA Regolamento 102 (cpv. 2). I documenti richiesti sono descritti nella sezione Progetto (fase 4.32) delle «Direttive, contributi federali per investimenti e locazioni (scuole universitarie professionali)» del 1° gennaio 2013. Secondo il capoverso 3, i sussidi assegnati vengono concessi solo se il conteggio finale per il progetto di costruzione realizzato è presentato entro dieci anni dall’entrata in vigore della LPSU.
Art. 8 Domande per sussidi a investimenti non edili
I sussidi a investimenti non edili disciplinati dall’articolo 18 capoverso 2 lettera b LAU (acquisto e installazione di apparecchi scientifici, macchine, attrezzature e mezzi informatici) non sono previsti dalla LPSU. Pertanto le domande per la concessione di tali sussidi possono essere presentate solo fino al 31 dicembre 2015 (cpv. 1). I sussidi possono essere assegnati solo se il conteggio finale è giunto alla SEFRI entro il 30 settembre 2016 (cpv. 2).
13 RS 414.712
14 http://www.sbfi.admin.ch/dienstleistungen/formulare/00392/index.html?lang=it