Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/133: Ordinanza concernente la legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) e ordinanze del DEFR concernenti la LPSU · 9 pagine
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I. Contesto
La nuova Costituzione impegna la Confederazione e i Cantoni, nell’ambito delle rispettive competenze, a provvedere insieme a un’elevata qualità e permeabilità dello spazio formativo svizzero. Secondo il nuovo articolo costituzionale (art. 63a Cost.), la Confederazione e i Cantoni sono tenuti a provvedere insieme al coordinamento del settore universitario svizzero nonché a garantirne la qualità. Per adempiere a questi compiti, la Confederazione e i Cantoni concludono accordi e delegano determinate competenze a organi comuni. La legge sulla promozione e sul coordinamento del settore
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universitario svizzero (LPSU) , approvata dalle Camere federali il 30 settembre 2011, concretizza le nuove disposizioni costituzionali e costituisce la base necessaria per creare uno spazio universitario svizzero competitivo, permeabile e di alta qualità. La LPSU disciplina le competenze che possono essere delegate agli organi comuni e determina i principi organizzativi e procedurali di coordinamento dell’intero settore universitario svizzero. Inoltre, concretizza il dovere costituzionale della Confederazione di sostenere finanziariamente le università cantonali e le scuole universitarie professionali attraverso principi uniformi e tenendo conto della loro autonomia e dei loro diversi incarichi. La legge non concerne né le competenze né le responsabilità degli enti responsabili.
Per poter applicare la LPSU, i Cantoni non necessitano solo della legge federale, ma anche di un
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Concordato sulle scuole universitarie in base al quale la Confederazione e i Cantoni stipuleranno una Convenzione sulla cooperazione (ConSu). Il 20 giugno 2013, la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) ha approvato il Concordato sulle scuole universitarie necessario per avviare il processo di adesione dei Cantoni. Il Concordato potrà entrare in vigore quando vi avranno aderito almeno 14 Cantoni, tra cui almeno otto Cantoni universitari.
La LPSU entrerà in vigore in diverse fasi. La presente ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) contiene le disposizioni esecutive per la prima parte dell’entrata in vigore della LPSU.
Nel quadro della consultazione rientreranno anche due progetti di modifica di ordinanze del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) concernenti il settore
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delle scuole universitarie: l’ordinanza del DEFR del 4 luglio 2000 sull’ottenimento retroattivo del titolo
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di una scuola universitaria professionale e l’ordinanza del DEFR del 2 settembre 2005 concernente l’ammissione agli studi delle scuole universitarie professionali. Entrambe sono già oggi vigenti e rimarranno tali anche in seguito all’entrata in vigore della LPSU.
1FF 2011 6629
2http://www.edk.ch/dyn/26398.php
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RS 414.711.5
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