Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/133: Ordinanza concernente la legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) e ordinanze del DEFR concernenti la LPSU · 9 pagine

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III. Ordinanze del DEFR concernenti la LPSU

1. Ordinanza del DEFR sull’ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale

In conformità con l’articolo 25 capoverso 1 LSUP e, ora, con l’articolo 78 capoverso 2 LPSU, il Consiglio federale disciplina la procedura di trasformazione delle scuole specializzate superiori riconosciute in scuole universitarie professionali e definisce i titoli conferiti fino ad oggi. In tal modo continua a regolare le conversioni dei titoli rilasciati secondo il diritto finora vigente. A questo fine,

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l’ordinanza del DEFR del 4 luglio 2000 sull’ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale rimarrà in vigore. Le modifiche apportate all’ingresso e all’articolo 1 sono puramente formali: i riferimenti alla LSUP vengono, infatti, sostituiti da rimandi alla LPSU e alla O-LPSU. È ancora in corso di valutazione l’indagine conoscitiva iniziata a dicembre 2013 sull’eventuale ottenimento retroattivo di un titolo di studio nel settore delle cure infermieristiche. I risultati emersi confluiranno nel processo di revisione dell’ordinanza del DEFR sull’ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale.

2. Ordinanza del DEFR concernente l’ammissione agli studi delle scuole universitarie professionali

Secondo l’articolo 73 capoverso 4 LPSU, il Dipartimento competente definisce le ulteriori condizioni di ammissione che possono essere previste (lett. a), le condizioni di ammissione per diplomati di altri cicli di studio (lett. b) e gli obiettivi di apprendimento dell’esperienza lavorativa di un anno nei singoli campi specifici (lett. c). Fino all’entrata in vigore della LPSU, il DEFR, in qualità di Dipartimento competente, ha fissato dette condizioni in base all’articolo 5 capoverso 3 LSUP, mediante la sua ordinanza del

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2 settembre 2005 concernente l’ammissione agli studi delle scuole universitarie professionali, che potrà rimanere in vigore anche in seguito all’attuazione della LPSU. Nell’ingresso e nell’articolo 1 i riferimenti alla LSUP sono stati quindi sostituiti da rinvii alla LPSU e alla O-LPSU. All’articolo 2 è stata apportata una correzione linguistica: anziché «una maturità professionale» è stata impiegata l’espressione «un attestato federale di maturità professionale».

20 RS 414.711.5

21 RS 414.715