Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/133: Ordinanza concernente la legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) e ordinanze del DEFR concernenti la LPSU · 9 pagine

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rapporti finanziari annuali delle due SUP private autorizzate. Con l’entrata in vigore della LPSU, le SUP non dovranno più richiedere l’autorizzazione del Consiglio federale, ma ottenere l’accreditamento istituzionale da parte del Consiglio svizzero di accreditamento. Quest’ultimo sarà incaricato di esaminare il rapporto finanziario annuale delle scuole universitarie private che ottengono l’accreditamento e di adottare le misure necessarie nel caso in cui la stabilità a lungo termine sia a rischio. Le scuole universitarie devono ottenere l’accreditamento istituzionale entro otto anni come prevede la LPSU. Per tale ragione il capoverso 1 prevede che le SUP private restino soggette alla vigilanza del Consiglio federale fino al loro accreditamento istituzionale da parte Consiglio svizzero di accreditamento. Secondo il capoverso 2, la SEFRI esamina i rapporti annuali delle SUP private richiesti dal Consiglio federale (in conformità con le decisioni emanate sinora) e, se necessario, ordina le misure per garantire la regolamentazione degli studi. Inoltre, secondo il capoverso 3, il Consiglio federale può limitare, sottoporre a condizioni o revocare l’autorizzazione in caso di mancato adempimento dei presupposti per il rilascio di quest’ultima.

Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 12 Abrogazione di altri atti normativi

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Con l’entrata in vigore della O-LPSU verranno abrogate l’ordinanza del 13 marzo 2000 relativa alla

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legge sull’aiuto alle università (OAU) e l’ordinanza dell’11 settembre 1996 sulle scuole universitarie professionali (OSUP), attualmente in vigore. Tuttavia, determinate disposizioni della OAU e della OSUP continueranno a essere applicabili (in particolare quelle concernenti il finanziamento) per garantire il passaggio dalla normativa attuale alla O-LPSU. Al riguardo si veda il commento all’articolo 14.

Art. 13 Modifica di altri atti normativi

18 Con l’entrata in vigore della O-LPSU viene modificata l’ordinanza del 27 giugno 2007 sulle professioni mediche (OPMed): negli articoli 7 capoverso 1 e 11 capoverso 1 i rimandi alla LAU vengono sostituiti da rimandi alla LPSU e, quale organo di accreditamento conformemente alla LPSU, viene nominata l’Agenzia svizzera di accreditamento. Con l’entrata in vigore della LPSU e l’adesione alla ConSu verrà inoltre creato il Consiglio svizzero di accreditamento (art. 21 LPSU) che sostituirà il

19 Consiglio attualmente esistente. Le relative disposizioni della legge del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche vengono modificate mediante la LPSU (art. 71 LPSU).

Art. 14 Disposizioni transitorie

Fino al 1° gennaio 2017, data dell’entrata in vigor e delle disposizioni concernenti il finanziamento (si veda 1.1), restano applicabili anche le relative disposizioni contenute nelle ordinanze. Nel caso della

bis OAU rimangono in vigore gli articoli 6-52 e nel caso della OSUP gli articoli 5, 15-16, 16b, 16c, 16c , 16d, 17-20, 26 nonché le disposizioni transitorie A e B.

Art. 15 Entrata in vigore

La presente ordinanza entrerà in vigore il 1° genna io 2015 insieme alla prima parte della LPSU.

16

RS 414.201

17

RS 414.711

18

RS 811.112.0

19

RS 811.11