Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/16: Revisione parziale dell'ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici (ODP; Modifica delle disposizioni sul voto elettronico) · 7 pagine
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bilità di concedere l'autorizzazione per più prove si fondava finora sugli articoli 8a della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP, RS 161.1) e 27c capoverso 3 ODP, ma nella pratica non è mai stata sfruttata. In futuro le domande per più prove dovranno diventare la norma.
Art. 27d Contenuto dell’autorizzazione di principio
L'articolo 27d riprende la disposizione dell'articolo 27c capoverso 1 ODP. Le uniche modifiche, di natura linguistica, tengono conto della nuova procedura di autorizzazione. Il termine «scrutini» è più generico e ingloba tanto le elezioni quanto le votazioni. Inoltre, nella lettera b non si parla più di «Comuni», ma di «territorio». La vecchia formulazione non teneva conto della situazione specifica di ciascun Cantone, ad esempio del fatto che in alcuni Cantoni gli elettori svizzeri all'estero sono gestiti, per quanto riguarda l'organizzazione delle prove, a livello cantonale.
Art. 27e Nulla osta della Cancelleria federale
Secondo il capoverso 1, per ogni scrutinio svolto con il voto elettronico un Cantone, oltre all'autorizzazione di principio accordata dal Consiglio federale, deve ottenere il nulla osta della Cancelleria federale. Considerato che in futuro il Consiglio federale rilascerà un'autorizzazione di principio per più prove, la Cancelleria federale sarà tenuta a verificare se le condizioni sono (ancora) soddisfatte per ogni scrutinio. Il nulla osta della Cancelleria federale è paragonabile all'approvazione delle disposizioni esecutive cantonali conformemente all'articolo 28 capoverso 1 ODP (cfr. anche art. 27k, 27m e 27n dell'ordinanza del 25 novembre 1998 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, OLOGA). La base legale per l'emanazione di un'ordinanza della Cancelleria federale è data dall'articolo 48 capoverso 1 in combinato disposto con l'articolo 31 capoverso 1 della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA).
Il capoverso 2 delega alla Cancelleria federale la competenza di stabilire le condizioni per la concessione del nulla osta. Le disposizioni corrispondenti sono disciplinate nell'ordinanza della Cancelleria federale. Il secondo periodo si riferisce all'applicazione di queste disposizioni in casi singoli. Se le condizioni previste sono soddisfatte la Cancelleria federale deve concedere il nulla osta. Essendo perlopiù di natura tecnica, queste condizioni vengono disciplinate nell'ordinanza della Cancelleria federale. Affinché la Cancelleria conceda il suo nulla osta a un Cantone è necessario ovviamente che siano adempite anche le condizioni fissate nell'ODP.
Il capoverso 3 disciplina la comunicazione ai Cantoni. La decisione non viene pubblicata sul Foglio federale, ma inviata direttamente ai Cantoni.
Capoverso 4: se, malgrado l'autorizzazione di principio accordata dal Consiglio federale, la Cancelleria federale rifiuta di concedere il nulla osta e il Cantone interessato non ne condivide la decisione, il Consiglio federale è chiamato a decidere sulla domanda. In un simile caso straordinario è la stessa Cancelleria federale che sottopone la domanda cantonale alla decisione del Consiglio federale. La possibilità di delega verso l'alto si rifà alla procedura adottata per l'approvazione di atti normativi cantonali (cfr. art. 27n OLOGA).