Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/16: Revisione parziale dell'ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici (ODP; Modifica delle disposizioni sul voto elettronico) · 7 pagine
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te – almeno per analogia – nell'articolo 27i (Verificabilità) e/o nell'ordinanza della Cancelleria federale.
Il capoverso 2 riprende senza alcuna modifica l'articolo 27a capoverso 4 ODP. Inserita in questa sede, la disposizione si adegua meglio alla nuova sistematica della sezione 6a.
Art. 27i Verificabilità del voto elettronico
Capoverso 1: come indica il terzo rapporto del Consiglio federale, i sistemi dovranno permettere la verificabilità del voto elettronico (sistemi di seconda generazione). La verificabilità permette di verificare se il voto
• è davvero stato espresso conformemente all'intenzione del votante;
• è davvero stato registrato nel modo in cui è stato espresso;
• è davvero stato conteggiato nel modo in cui è stato registrato.
Lo strumento della verificabilità permette di controllare la plausibilità dei risultati di uno scrutinio.
Il capoverso 2 stabilisce che i Cantoni che non vogliono aumentare la quota attuale dei loro elettori ammessi a una prova – o che intendono aumentarla, ma solo parzialmente – potranno continuare a utilizzare un sistema che non offre ancora, od offre solo parzialmente, la verificabilità (sistema di prima generazione). Essi dovranno però poter controllare in altro modo la plausibilità del risultato elettronico. Le disposizioni in materia saranno disciplinate nell'ordinanza della Cancelleria federale e si ispireranno alle misure già conosciute (precedentemente fissate nell'art. 27nbis ODP). Beninteso, anche i Cantoni che nelle prove coinvolgono l'intero elettorato, e che utilizzano quindi dei sistemi verificabili, hanno la possibilità di controllare la plausibilità dei loro risultati unitamente alle misure previste nell'ordinanza della Cancelleria federale.
Il capoverso 3 permette alla Cancelleria federale di emanare, nella sua ordinanza, disposizioni più dettagliate circa la verificabilità e il controllo della plausibilità.
Il capoverso 4 è in parte ripreso dall'articolo 27n ODP. La prescrizione in base alla quale deve essere possibile effettuare un nuovo conteggio è stata stralciata, perché un'operazione del genere ha poco senso in una votazione elettronica. Al posto di riconteggiare i voti, bisognerà assicurarsi che sia possibile stimare l'incidenza di un'irregolarità. Ciò permetterà alle autorità giudiziarie di trarre le debite conseguenze.
Art. 27j Affidabilità dei sistemi
Il capoverso 1 chiarisce che i Cantoni sono responsabili dell'affidabilità dei sistemi. In questo caso la Confederazione non prevede alcuna prescrizione specifica al voto elettronico, salvo quella che dispone che devono essere adottate «tutte le misure efficaci e adeguate» affinché lo scrutinio possa svolgersi correttamente. Per fare questo è possibile ricorrere alle pratiche correnti nell'industria.
Capoverso 2: come per i canali di voto convenzionali, anche nel caso del voto elettronico non si può escludere del tutto il rischio che i voti vadano persi per cause di forza maggiore (p. es. in un incendio, un terremoto ecc.). Per impedire che ciò avvenga è necessario adottare «misure efficaci e adeguate».