Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/16: Revisione parziale dell'ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici (ODP; Modifica delle disposizioni sul voto elettronico) · 7 pagine

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Art. 27k Impiego di un sistema gestito da terzi

Il capoverso 1 disciplina il modo in cui i Cantoni che non dispongono di un proprio sistema di voto elettronico possono svolgere prove. Sono proposte due possibilità: a differenza di quanto succedeva finora, non è più contemplata solo la collaborazione con un altro Cantone (art. 27kbis cpv. 1 ODP), ma anche quella con operatori privati. Questo aspetto è particolarmente importante per il cosiddetto Consortium Vote électronique, il cui sistema (una copia di quello zurighese) è gestito da un'impresa privata.

Capoverso 2: i dettagli devono essere disciplinati in un contratto di cui sarà parte contraente anche la Cancelleria federale.

Art. 27l Valutazione dei sistemi

Al capoverso 1 si stabilisce che i sistemi vengano verificati in modo permanente per appurare che soddisfino determinati requisiti; questo compito è affidato a un ente esterno indipendente, riconosciuto dalla Cancelleria federale. I sistemi devono essere certificati in tal senso, in modo che possano essere utilizzati per prove in occasione di scrutini federali.

Secondo il capoverso 2, ogni importante modifica del sistema comporta un nuovo controllo da parte di un ente esterno riconosciuto.

Il capoverso 3 attribuisce alla Cancelleria federale la facoltà di disciplinare i dettagli nella sua ordinanza.

Art. 27m Informazione degli aventi diritto di voto

Capoverso 1: finora questa disposizione si trovava nell'articolo 27d capoverso 3 ODP. Essa è stata lievemente rielaborata sotto il profilo linguistico e completata con un nuovo periodo riguardante la verificabilità (cfr. art. 27i P-ODP). Questa integrazione si giustifica per il seguente motivo: la procedura della verificabilità permette di rilevare eventuali irregolarità solo se essa è utilizzata anche dagli elettori. Siccome la verifica deve essere facoltativa, gli elettori devono conoscerne il senso e lo scopo, ma anche sapere come procedere in concreto. È anche importante che essi sappiano come comportarsi nel caso di irregolarità o altri problemi.

Capoverso 2: finora nell'articolo 27m capoverso 2 terzo periodo ODP si stabiliva che allo spoglio dei voti elettronici dovevano poter assistere rappresentanti degli aventi diritto di voto. In vista dell'estensione del voto elettronico è essenziale che gli elettori acquistino, o mantengano, la fiducia nei confronti di questa nuova forma di voto; per questo, si deve fare in modo che vi sia la maggior trasparenza possibile non solo nella procedura di spoglio, ma anche in tutte le altre operazioni importanti concernenti il voto elettronico, come il critaggio e il decrittaggio dell'urna elettronica, nonché su tutta la documentazione in materia. Ciò non vuol dire naturalmente che bisogna rendere accessibili tutte le tappe e che vadano pubblicati tutti i documenti. Se vi sono fondati motivi che ne sconsigliano l'accesso o la pubblicazione, rimane sempre la possibilità – come è stato il caso finora – di respingere la domanda. A tale riguardo è possibile rifarsi alle eccezioni previste nella legge federale del