Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/16: Revisione parziale dell'ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici (ODP; Modifica delle disposizioni sul voto elettronico) · 7 pagine

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Il capoverso 4 chiarisce che l'autorizzazione di principio forfettaria di cui al capoverso 3 non vale per le prove del voto elettronico organizzate nell'ambito delle elezioni del Consiglio nazionale. Per tali prove è necessaria infatti una speciale autorizzazione di principio del Consiglio federale.

Il capoverso 5 riprende il contenuto dell'articolo 27a capoverso 3 ODP, adeguando la disposizione alla nuova procedura.

Art. 27b Condizioni

La lettera a riprende parte delle disposizioni contenute nell'articolo 27d ODP. L'articolo 27d capoverso 1 ODP è ripreso per l'essenziale.

Come per i due canali di voto convenzionali, anche nel caso del voto elettronico non è possibile che ogni volta siano rispettati tutti i principi menzionati; gli abusi, infatti, non si possono escludere. Essi vanno però impediti nella misura del possibile attraverso l'adozione di misure adeguate ed efficaci. Le misure sono considerate adeguate quando il rapporto fra l'obiettivo da raggiungere e i mezzi necessari per farlo risulta equilibrato; sono considerate efficaci se esse esplicano i loro effetti. Le disposizioni dell'articolo 27b lettera a numeri 1–5 riprendono quelle contenute nell'articolo 27d capoverso 1 lettere a–d ed f ODP. Esse elencano in maniera non esaustiva a che cosa queste misure devono riferirsi. L'articolo 27d capoverso 1 lettera e ODP non viene ripreso, ma questa esigenza risulta dall'ordinanza della Cancelleria federale.

Lettera b: il Consiglio federale accorda l'autorizzazione di principio solo se la Cancelleria federale ha appurato che le prove con il sistema prescelto dal Cantone si possono svolgere conformemente al diritto federale. Nella sua ordinanza la Cancelleria federale stabilisce quali certificati o documenti devono essere prodotti affinché la stessa Cancelleria possa sottoporre un parere positivo al Consiglio federale.

Art. 27c Domanda

La lettera a chiede, a livello di Consiglio federale, che la domanda contenga non più una documentazione ma un'assicurazione che la prova si svolgerà conformemente alle disposizioni del diritto federale. A livello politico questa misura è sufficiente, tanto più che il Consiglio federale non è l'istanza adatta per verificare una documentazione voluminosa. In futuro il controllo si svolgerà nell'ambito della procedura di nulla osta della Cancelleria federale (art. 27e P-ODP). D'altro canto, la lettera a è stata completata da una disposizione che finora era inserita nell'articolo 27d capoverso 3 ODP; sul piano tematico essa si adatta meglio al presente articolo.

La lettera b corrisponde all'articolo 27b capoverso 1 lettera b ODP.

Lettera c: l'indicazione del sistema che sarà impiegato e dei relativi certificati o documenti serve alla Cancelleria federale per sottoporre al Consiglio federale la sua proposta per il rilascio di un'autorizzazione di principio.

Lettera d: dato che, a seguito dell'estensione progressiva del nuovo canale di voto, la percentuale dell'elettorato autorizzato a votare per via elettronica potrà variare da Cantone a Cantone, ogni Cantone dovrà indicare di volta in volta la percentuale massima dell'elettorato che intende coinvolgere nelle prove.

Lettera e: dato che un Cantone può presentare una domanda per più prove, deve indicare la durata massima per cui è richiesta l’autorizzazione di principio. La possi-