Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/16: Revisione parziale dell'ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici (ODP; Modifica delle disposizioni sul voto elettronico) · 7 pagine
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Il capoverso 5 riprende con lievi modifiche la disposizione dell'articolo 27a capoverso 2 ODP. Anche in questo caso non si parla più di «elezioni e votazioni popolari» ma di «scrutini».
Art. 27f Limiti
Capoverso 1: a lungo termine si dovrà fare in modo che l’intero elettorato sia ammesso a votare per via elettronica. Per far questo è però necessario che i sistemi impiegati soddisfino tutti i nuovi requisiti in materia di sicurezza (i cosiddetti sistemi di seconda generazione). La Confederazione e i Cantoni hanno stabilito di comune accordo un'attuazione a tappe di queste esigenze. Questo scaglionamento dovrà essere tenuto in considerazione nel quadro dell'innalzamento dei limiti attualmente in vigore, ossia il 10 per cento del corpo elettorale svizzero e il 30 per cento dell'elettorato di ciascun Cantone (esclusi gli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto). I limiti sono fissati nell'ODP, mentre l'ordinanza della Cancelleria federale stabilisce le esigenze concrete che devono essere soddisfatte in tal senso.
Capoverso 2: il primo periodo riprende la disposizione contenuta nel secondo periodo dell'articolo 27c capoverso 2 ODP, che favorisce la partecipazione degli Svizzeri all'estero non includendoli nel computo dei limiti. Questo approccio è da ricondurre alle difficoltà che questa categoria di votanti riscontra nel voto per corrispondenza. Oltre agli Svizzeri all'estero, vengono favoriti anche gli aventi diritto di voto con disabilità; grazie al voto elettronico questa categoria ha per la prima volta la possibilità di votare in modo autonomo, nel rispetto della segretezza del voto. Per questa ragione il secondo periodo dà la facoltà al Consiglio federale di escludere anche questa categoria dal computo dei limiti. Nella disposizione si fa esplicita menzione degli ipovedenti. Ciò non significa però che dal computo dei limiti non si possano escludere anche categorie di aventi diritto di voto con disabilità di altra natura, tali da impedir loro di esercitare il diritto di voto in modo autonomo.
Art. 27g Aventi diritto di voto con disabilità
Per quanto riguarda la rubrica, il termine «disabili» contenuto nell'attuale disposizione dell'articolo 27ebis ODP viene sostituito con l'espressione «aventi diritto di voto con disabilità».
Il capoverso 1 stabilisce il principio per cui si deve tenere conto delle esigenze degli aventi diritto di voto con disabilità.
Il capoverso 2 permette alla Cancelleria federale di prevedere, nella sua ordinanza, agevolazioni per gli aventi diritto di voto con disabilità. Tuttavia, queste agevolazioni sono ammesse solo nella misura in cui non penalizzano in modo sostanziale le esigenze in materia di sicurezza.
Art. 27h Protezione dalle manipolazioni
Capoverso 1: in questa disposizione è mantenuto unicamente il principio che sancisce la protezione dalle manipolazioni della volontà dei votanti, inserito nell'articolo 27e ODP assieme ad altre prescrizioni. Le singole disposizioni di dettaglio contenute negli attuali capoversi (cpv. 1–3 e 5–8 ODP) sono state stralciate, poiché contempla-