Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/21: Revisione dell'ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif) · 8 pagine
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Riferimento/Numero d’incarto H371-1493
Panoramica delle modifiche principali della revisione dell’OTRif
Capitolo 2: Traffico di rifiuti in Svizzera
Ricezione di rifiuti presso la sede dell’azienda fornitrice
Capitolo 3: Traffico transfrontaliero di rifiuti
Obbligo di costituire una garanzia finanziaria in caso di esportazione di rifiuti
Agevolazioni in caso di importazione ed esportazione di campioni di rifiuti destinati ai laboratori
Quantitativo soglia per le informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti secondo la
procedura di controllo verde
Parte 1: Spiegazioni generali
1. Situazione iniziale
L’articolo 11 dell’ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif; RS 814.610) non stabilisce in modo realmente vincolante il luogo in cui deve avvenire la consegna dei rifiuti speciali. La mozione Baumann del 12 giugno 2009 chiede che nell’OTRif si specifichi che il controllo dei rifiuti speciali non debba essere sempre effettuato nella sede dell'impresa di smaltimento ma che possa avvenire, se del caso, anche presso la sede dell'azienda fornitrice. Pertanto, in determinati casi, l’azienda fornitrice potrebbe essere liberata dalla responsabilità legata allo smaltimento dei rifiuti rispettoso dell’ambiente al momento della consegna dei rifiuti all’impresa di smaltimento. Nella sua risposta, il Consiglio federale si è dichiarato disposto a precisare il testo dell’OTRif ai sensi della mozione. La mozione è stata accolta dal Consiglio nazionale (CN) e dal Consiglio degli Stati (CS) rispettivamente il 25 settembre 2009 e il 30 novembre 2010.
L’articolo 8 della Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione (Convenzione di Basilea; RS 0.814.05) obbliga lo Stato di esportazione a provvedere affinché i rifiuti esportati siano reimportati nello Stato di esportazione se non possono essere smaltiti all’estero come previsto. Gli articoli 33 e 34 OTRif prescrivono per
l’esportatore la ripresa dei rifiuti. Conformemente all’articolo 20 OTRif, esso può garantire a favore dell’UFAM i necessari costi di smaltimento se così è previsto dal diritto di uno Stato importatore o di uno Stato di transito. Considerato che non si tratta però di un obbligo e che ci sono Stati in cui la legislazione non richiede la garanzia dei costi di smaltimento o Stati che per l’importazione dei rifiuti chiedono che la garanzia sia costituita a loro favore, in caso di insolvenza dell’esportatore, vi è il rischio che la Svizzera debba farsi carico dei costi della ripresa dei rifiuti. Anche se l’esportatore costituisce la garanzia finanziaria a favore dello Stato importatore, l’accesso alla stessa potrebbe essere difficoltoso. A prescindere dalla legislazione dello Stato importatore o di transito, in futuro, per ridurre al minimo questi rischi, l’esportatore dovrà essere obbligato a fornire una garanzia finanziaria a favore dell’UFAM. Il numero delle contestazioni sollevate dalla dogana svizzera o da autorità estere è fortemente aumentato negli ultimi anni. Se nel 2007 i casi trattati erano solo 25, nel 2012 se ne sono contati già 171. In due casi verificatisi nel 2012, l’UFAM ha dovuto organizzare la ripresa e lo smaltimento. In uno di questi due casi si è fatta valere la garanzia finanziaria di 500 000 franchi. In un altro caso risalente al 1992, la Confederazione si è fatta carico della metà dei costi complessivi di 8,8 milioni di franchi.
Inoltre, due modifiche di modesta entità faciliteranno dal punto di vista amministrativo il traffico transfrontaliero di campioni di rifiuti destinati ai laboratori e di piccole quantità di rifiuti secondo la lista verde.
Le principali modifiche dell’OTRif si possono sintetizzare come segue:
1.1 consegna dei rifiuti presso la sede dell’azienda fornitrice;
1.2 obbligo di costituire una garanzia finanziaria in caso di esportazione di rifiuti;
1.3 agevolazioni in caso di esportazione di campioni di rifiuti per laboratori;
3/8 312/2005-02218/01/06/L362-2043