Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/21: Revisione dell'ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif) · 8 pagine

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Riferimento/Numero d’incarto H371-1493

Parte 2: Spiegazioni delle singole modifiche

Capitolo 2: Traffico di rifiuti in Svizzera

Sezione 2: Ricezione di rifiuti

Art. 11 Controllo al momento della ricezione di rifiuti speciali

L’articolo 4 disciplina gli obblighi dell’impresa di smaltimento al momento della ricezione di rifiuti. Viene introdotto un nuovo capoverso 3 che precisa le condizioni alle quali la ricezione dei rifiuti può avvenire anche presso la sede dell’azienda fornitrice. Il capoverso 4 subisce una modifica di natura linguistica dettata dall’introduzione del capoverso 3.

Spesso, nel traffico di rifiuti speciali occorre osservare anche le prescrizioni sul trasporto di merci pericolose. La presente modifica dell’OTRif può pertanto comportare anche cambiamenti negli obblighi derivanti dal diritto concernente il trasporto di merci pericolose. In futuro, oltre all’azienda fornitrice, anche l’impresa di smaltimento potrà essere il mittente (committente del trasporto). In questo caso Il modulo di accompagnamento per il trasporto di rifiuti speciali non potrà più essere utilizzato come documento di trasporto ai sensi del diritto concernente il trasporto di merci pericolose.

Capitolo 3: Traffico transfrontaliero di rifiuti

Sezione 1: Limitazioni all’esportazione e all’importazione

Art. 14

L’espressione «Comunità» viene sistematicamente sostituita dall’espressione «Unione». In virtù del Trattato di Lisbona, l’Unione è subentrata alla Comunità europea diventandone successore sul piano giuridico. Pertanto, in questa disposizione l’acronimo «CE» viene sostituito con «UE», analogamente a quanto avviene nelle altre disposizioni del vigente testo in cui figura «CE».

Sezione 2: Esportazione

Art. 15 Obbligo d’autorizzazione

Il capoverso 2 disciplina le deroghe all’obbligo d’autorizzazione per l’esportazione di rifiuti e assume una nuova struttura. La possibilità di esportare, secondo la lettera b, campioni per laboratori in Stati membri dell’OCSE senza che sia necessaria un’autorizzazione concerne ora tutti i rifiuti, anche quelli che non sono elencati, come ad esempio il materiale di scavo inquinato. Inoltre è soppressa la limitazione alle possibilità tecniche di riciclaggio così da ampliare in generale la verifica delle possibilità tecniche dello smaltimento. Infine consente di elencare i campioni per laboratori anche in Paesi dell’UE che non sono membri dell’OCSE.

Art. 16 Domanda

Il capoverso 1 lettera a rimanda alla prova che deve essere fornita all’articolo 17. L’elenco è integrato con l’aggiunta della lettera f.

Art. 17 Condizioni per l’autorizzazione all’esportazione

L’articolo 17 viene completato con la lettera f che prescrive una sufficiente garanzia finanziaria.

Art. 20 Garanzia finanziaria

L’articolo 20 disciplina i requisiti della garanzia finanziaria che deve essere costituita. La rubrica viene modificata di conseguenza.

Il capoverso 1 della vigente OTRif decade dal momento che la regolamentazione non si basa più sul diritto dello Stato importatore. Il nuovo capoverso 1 introduce l’obbligo di costituire una garanzia finanziaria a favore dell’UFAM per ogni esportazione di rifiuti soggetta ad autorizzazione. Come adesso, la garanzia finanziaria deve essere costituita sotto forma di garanzia bancaria o assicurativa così che l’UFAM possa accedere direttamente alle risorse finanziarie.

Il nuovo capoverso 2 stabilisce che la garanzia finanziaria deve coprire i costi della ripresa e dello smaltimento dei rifiuti se l’esportatore non osserva gli obblighi previsti dagli articoli 33 e 34 come ad esempio in caso di insolvenza. Diversamente da quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1013/2006,

7/8 312/2005-02218/01/06/L362-2043