Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/21: Revisione dell'ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif) · 8 pagine

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Riferimento/Numero d’incarto H371-1493

nel caso delle esportazioni dalla Svizzera sono obbligati alla ripresa soltanto gli esportatori. È esclusa la responsabilità di grado posteriore del produttore di rifiuti o di altre persone interessate dal traffico di rifiuti. Se l’esportatore non adempie ai suoi obblighi, l’UFAM deve organizzare la ripresa e può accedere direttamente alla garanzia finanziaria costituita. In questo modo si evitano le verifiche approfondite che si renderebbero necessarie per stabilire la colpa dei diversi attori. Dal momento che questa disposizione può avere conseguenze sul premio della garanzia finanziaria, nelle linne guida relative alla presentazione della notifica, verrà esplicitamente richiamata l’attenzione dei prestatori della garanzia e degli esportatori sulla differenza tra la regolamentazione svizzera e quella europea.

Secondo il capoverso 3, l’UFAM stabilisce l’importo e la durata della garanzia finanziaria. Questa deve coprire i costi di cui al capoverso 4, ovvero il deposito per 180 giorni, il trasporto e lo smaltimento. Lo smaltimento include anche eventuali analisi necessarie a organizzare lo smaltimento. Per costi di trasporto si intendono di regola quelli connessi al rinvio dei rifiuti al produttore in Svizzera. I costi dello smaltimento comprendono uno smaltimento alternativo in Svizzera. Se in Svizzera manca

un’appropriata possibilità di smaltimento si può prevedere anche uno smaltimento alternativo

all’estero. Dalla prassi si evince che le verifiche necessarie alla ripresa e allo smaltimento dei rifiuti possono comportare anche più di 90 giorni. Per questo, contrariamente alla prassi attuale, devono essere coperti i costi del deposito fino a 180 giorni.

Conformemente al capoverso 5, la garanzia finanziaria deve essere valida almeno 360 giorni oltre alla durata richiesta dell’autorizzazione. Su domanda dell’esportatore, l’UFAM svincola la garanzia finanziaria non appena l’esportatore prova che i rifiuti sono stati smaltiti presso il destinatario conformemente alle condizioni che figurano nell’autorizzazione. Di norma, funge da prova il campo 19 compilato dal destinatario nel documento di movimento per la notifica.

Sezione 3: Importazione

Art. 22 Obbligo del consenso

Come l’articolo 15, il capoverso 2 dell’articolo 22 riceve una nuova struttura ed è integrato.

All’importazione di campioni per laboratori si applicano le stesse condizioni valide per la loro esportazione.

Sezione 5: Notifica ed etichettatura

Art. 31 Moduli di notifica e di accompagnamento

Il capoverso 8 disciplina l’utilizzazione del modulo secondo l’allegato VII del regolamento (CE) n.

1013/2006 per i rifiuti che possono essere esportati o importati senza autorizzazione dell’UFAM. In caso di quantità fino a 20 kg per consegna di rifiuti è possibile rinunciare ad allegare il modulo.

8/8 312/2005-02218/01/06/L362-2043