Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/21: Revisione dell'ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif) · 8 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 4Fedlex · Rapporto esplicativo
Riferimento/Numero d’incarto H371-1493
1.4 quantitativo soglia per le informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti secondo
la procedura di controllo verde.
1.1 Ricezione di rifiuti presso la sede dell’azienda fornitrice
La ricezione di rifiuti speciali avviene di regola presso la sede dell’impresa di smaltimento che deve verificare se i rifiuti corrispondono alle indicazioni riportate sul modulo di accompagnamento e se è autorizzata a ricevere i rifiuti. Se necessario sono eseguite anche analisi chimiche nel quadro del controllo all’entrata. L’impresa di smaltimento deve confermare all’azienda fornitrice la ricezione al più tardi entro 25 giorni lavorativi. Se l’impresa di smaltimento non è autorizzata a ricevere i rifiuti,
l’azienda fornitrice deve riprenderli o l’impresa di smaltimento, d’intesa con l’azienda fornitrice, provvede a farli smaltire da un terzo.
La mozione Baumann chiede che la ricezione dei rifiuti speciali possa già avvenire presso la sede dell’azienda fornitrice. In questo caso, l’impresa di smaltimento conferma la ricezione dei rifiuti speciali già alla presa in consegna dei rifiuti presso la sede dell’azienda fornitrice. L’azienda fornitrice riceve già in questo momento il documento giustificativo attestante la corretta consegna dei rifiuti. Però, la ricezione presso la sede dell’azienda fornitrice è possibile solo se l’impresa di smaltimento adempie agli obblighi del controllo alla ricezione, secondo l’articolo 11 OTRif, e ne risponde al di fuori
dell’azienda. È necessario che siano adempiute le seguenti condizioni:
a. l’impresa di smaltimento dispone di personale qualificato ed è in grado di eseguire i necessari controlli presso la sede dell’azienda fornitrice;
b. l’azienda fornitrice è in grado di procedere in modo sufficiente alla caratterizzazione dei propri rifiuti;
c. la composizione dei rifiuti è costante e risulta da un processo produttivo;
d. i rifiuti sono generati regolarmente e sono smaltiti frequentemente;
e. non deve trattarsi di rifiuti speciali generati da terzi e successivamente raccolti;
f. la ricezione presso l’azienda fornitrice è confermata da una firma valida dell’impresa di smaltimento.
Esempio: nel corso di un determinato processo in un’azienda dell’industria chimica vengono generati residui di reazione. Detti residui hanno una composizione nota e costante e sono smaltiti periodicamente da un’impresa di smaltimento.
1.2 Obbligo di costituire una garanzia finanziaria in caso di esportazione di rifiuti
L‘articolo 20 OTRif prevede per gli esportatori svizzeri la possibilità di garantire i costi di smaltimento se il diritto dello Stato importatore lo richiede. Per questo, di regola, i costi di smaltimento vengono garantiti soltanto per le esportazioni di rifiuti negli Stati in cui la legislazione richiede una garanzia finanziaria (di regola gli Stati membri dell’UE). Nel caso di esportazioni verso Paesi al di fuori dell’UE, a causa del mancato obbligo di costituire una garanzia finanziaria, i costi di smaltimento non sono di regola garantiti. In mancanza della garanzia dei costi di smaltimento vi è il rischio che la Confederazione debba pagare la ripresa dei rifiuti in caso di insolvenza dell’esportatore. Inoltre, l’articolo 20 O-TRif prevede che, a garanzia dei costi di smaltimento, l’esportatore svizzero possa costituire una garanzia anche a favore dello Stato importatore. L’importo della garanzia viene stabilito in questo caso dall’autorità dello Stato estero preposta all’importazione. Se un esportatore dovesse essere insolvente e l’UFAM dovesse organizzare la ripresa, potrebbe accadere che la Svizzera debba domandare allo Stato estero il versamento della garanzia. Inoltre, l’esperienza ha dimostrato che al momento del versamento della garanzia possono sorgere difficoltà riconducibili alle differenti normative in Svizzera e nell’UE. Una perizia commissionata dall’UFAM raccomanda pertanto di introdurre nell’OTRif l’obbligo di costituire una garanzia finanziaria a favore dell’UFAM.
1.3 Agevolazioni in caso di importazione ed esportazione di campioni di rifiuti destinati ai laboratori
La vigente regolamentazione dell’OTRif prevede che i campioni per laboratori possano essere importati ed esportati senza il consenso o l’autorizzazione dell’UFAM, sempre che la loro quantità non superi i 25 kg e siano verificate le possibilità tecniche di riciclaggio. I campioni di rifiuti per cui vengono verificate le possibilità tecniche di altri metodi di smaltimento (ad es. eliminazione) devono pertanto essere previamente notificati. Le esperienze maturate nel quadro dell’esecuzione hanno dimostrato che una simile distinzione non ha ragion d’essere dal punto di vista della protezione dell’ambiente e che comporta un inutile onere amministrativo. Pertanto, a prescindere dal tipo di smaltimento, in futuro i movimenti oltre frontiera di campioni di rifiuti fino a 25 kg devono essere possibili senza autorizzazio-
4/8 312/2005-02218/01/06/L362-2043