Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/21: Revisione dell'ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif) · 8 pagine
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Riferimento/Numero d’incarto H371-1493
più completo possibile il rispetto delle condizioni su cui si basa la fissazione dell’importo della garanzia finanziaria. Altrimenti vi è il rischio che, in caso di danno, i costi della ripresa e dello smaltimento dei rifiuti superino l’importo della garanzia finanziaria e che lo Stato debba farsi carico dei restanti costi. Con la progressiva internazionalizzazione della gestione dei rifiuti si prevede un ulteriore aumento delle domande di esportazione e di importazione. Nel 2012 sono state emanate complessivamente 879 decisioni. Soltanto dal 2011 il numero delle domande è aumentato di 103 (+13%). Si stima che fino al 2014 saranno presentate circa 1000 domande. Attenti ad evitare la perdita di preziose risorse e a rispettare le esigenze dell’ambiente, le autorità interessate rafforzano in tutta l’Europa i controlli per troncare le esportazioni illegali di rifiuti. Soltanto dal 2009, il numero delle contestazioni sollevate dalla dogana svizzera o da autorità estere è più che raddoppiato, passando da 80 a oltre 170. Di conseguenza è aumentato l’onere dell’UFAM per il coordinamento della ripresa dei rifiuti con le autorità interessate. I controlli per prevenire le esportazioni illegali e l’attenta verifica delle domande di esportazione garantiscono che i rifiuti provenienti dalla Svizzera vengono smaltiti anche all’estero nel rispetto delle esigenze ambientali. Le imprese di smaltimento attive in Svizzera non devono essere penalizzate all’estero a causa di esigenze ambientali mancanti o insufficienti.
Per gestire questo maggiore onere e poter quindi garantire il disbrigo dei dossier, l’UFAM necessita di 1, 5 posti di lavoro a tempo pieno supplementari. I costi di personale supplementari verranno finanziati, da un lato, con un aumento delle entrate generate dalle tasse delle autorizzazioni all’esportazione e all’importazione se si considera che le domande aumenteranno ancora. Dall’altro, la tassa di base per le autorizzazioni all’esportazione e all’importazione sarà aumentata dagli attuali 650 a 700 franchi. I posti supplementari non incideranno pertanto sul bilancio della Confederazione. Tale aumento moderato delle tasse si giustifica in particolare con la possibilità di ridurre la somma assicurata e, di conseguenza, di risparmiare sul premio.
4.2 Ripercussioni finanziarie e di personale per i Cantoni
Per i Cantoni, la modifica dell’ordinanza non ha ripercussioni sul piano finanziario e del personale.
4.3 Ripercussioni per l’economia
Probabilmente saranno pochissime le aziende che usufruiranno della possibilità di consegnare i rifiuti speciali presso la sede dell’azienda fornitrice. Per gli interessati non ci sono praticamente differenze per quanto concerne l’onere amministrativo. L’introduzione dell’obbligo di costituire una garanzia finanziaria non comporta alcun cambiamento per la maggior parte degli esportatori dal momento che costituiscono già oggi una garanzia finanziaria a favore dell’UFAM alle condizioni da esso previste. L’onere supplementare concerne soltanto gli esportatori di rifiuti che sottostanno all’obbligo di notifica soltanto in Svizzera (ad es. pneumatici usati, veicoli fuori uso non contenenti liquidi, cavi elettrici, apparecchiature elettroniche o componenti come circuiti stampati smontati, oli alimentari usati). Dal momento che si tratta però di rifiuti con costi di smaltimento positivi o lievemente negativi, devono essere assicurate somme modeste. Le imprese interessate sono all’incirca 90. Complessivamente devono essere costituite garanzie finanziarie per 1,5 milioni di franchi. In singoli casi potrebbe accadere che l’autorità competente nello Stato importatore giudichi l’importo della garanzia finanziaria fissata
dall’UFAM troppo basso ed esiga un’ulteriore somma assicurata. Già oggi, però, attraverso le reti informali della Comunità europea (ad es. IMPEL/TFS), l’UFAM si sta adoperando affinché le autorità competenti riconoscano la costituzione della garanzia finanziaria prevista in Svizzera. A suo favore depone in particolare il fatto che la Svizzera, in quanto Stato di esportazione, è obbligata alla ripresa e assume quindi il rischio nel caso in cui la somma stabilita non dovesse essere sufficiente. Inoltre, in Svizzera, ad esempio nel caso di insolvenza dell’esportatore, si può accedere direttamente alla garanzia finanziaria senza dover rispettare la cascata delle responsabilità prevista dal diritto dell’UE. Ciò significa, ad esempio, che non occorre accertare prima di tutto se non anche il produttore di rifiuti possa essere obbligato a riprenderli. Le agevolazioni in caso di movimenti transfrontalieri di campioni per laboratori e di piccole quantità di rifiuti secondo la lista verde comportano facilitazioni amministrative per pochi esportatori o importatori.
6/8 312/2005-02218/01/06/L362-2043