Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/21: Revisione dell'ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif) · 8 pagine

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Riferimento/Numero d’incarto H371-1493

ne se avvengono con lo scopo di verificare le possibilità tecniche o di determinare le proprietà fisicochimiche dei rifiuti.

Conformemente ai principi enunciati all’articolo 14, l’esportazione e l’importazione di campioni per laboratori saranno ammessi anche a destinazione di o in provenienza da Paesi dell’UE che non sono membri dell’OCSE. La regolamentazione al punto D. (1) (c) della decisione del Consiglio dell’OCSE C(2001)107/FINAL viene pertanto attuata dal punto di vista del contenuto come nella Comunità euro-

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pea (art. 3 par. 4, regolamento (CE) n. 1013/2006 ).

1.4 Quantitativo soglia per le informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti secondo la procedura di controllo verde

Con la revisione dell’OTRif del 1° gennaio 2010, la procedura di controllo verde secondo la decisione del Consiglio dell’OCSE C(2001)107/FINAL del 28 febbraio 2002 relativa alla modifica della decisione C(92)39/FINAL sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati a operazioni di recupero (RS 0.814.052) è attuata come nella Comunità europea ed è diventato obbligatorio munire le spedizioni di rifiuti del modulo di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006. La revisione proposta prevede di recepire anche il quantitativo soglia di cui all’articolo 3 paragrafo 2. Se così sarà, il modulo dovrà accompagnare solo le spedizioni di rifiuti secondo la procedura di controllo verde superiori a 20 kg. Ad esempio le cartucce di toner vuote potranno essere spedite per posta ai fini del riciclaggio senza modulo secondo l’allegato VII.

2. Basi legali della revisione

Conformemente agli articoli 30f e 30g della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione

dell’ambiente (LPAmb; RS 814.01) e in esecuzione della Convenzione di Basilea e della decisione dell’OCSE, il Consiglio federale emana prescrizioni sul traffico di rifiuti speciali e altri rifiuti.

3. Rapporti con la legislazione europea

Dall’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1013/2006 gli Stati dell’UE esigono una garanzia finanziaria per l’importazione, il transito e l’esportazione di rifiuti soggetti all’obbligo di notifica. Le modifiche della revisione in tema di spedizione di campioni di rifiuti per laboratori e di piccole quantità di rifiuti secondo la lista verde costituiscono un’armonizzazione completa con le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006.

4. Ripercussioni della modifica dell’ordinanza

4.1 Ripercussioni finanziarie e di personale per la Confederazione

La nuova regolamentazione prevista obbliga tutti gli esportatori a costituire a favore dell’UFAM la garanzia finanziaria richiesta nel quadro della notifica. Ciò si applica per la prima volta anche alle esportazioni che devono essere notificate solo unilateralmente in Svizzera. Di conseguenza, ogni anno l’UFAM deve stabilire per circa 150 domande in più all’anno l’importo della garanzia finanziaria e verificare le condizioni della garanzia bancaria o assicurativa.

Secondo la prassi vigente, l’UFAM fissa l’importo della garanzia finanziaria tenendo conto del rischio. Diversamente da altre autorità europee (ad es. l’Austria), l’UFAM non esige la copertura del rischio per tutto il quantitativo notificato. Se il destinatario si impegna contrattualmente a eseguire uno smaltimento dei rifiuti rispettoso dell’ambiente entro un termine inferiore all’anno e ad attestarlo, è consentito assicurare anche solo una parte del quantitativo. Sono possibili anche garanzie finanziarie forfettarie che coprono tutte le notifiche presentate da un esportatore. In questo modo nel circuito economico vengono bloccati decisamente meno mezzi finanziari e i premi da versare sono più bassi. Con la sola possibilità di costituire garanzie finanziarie forfettarie, gli esportatori risparmiano sui premi importi dell’ordine di 500 000 franchi. In compenso, questa procedura richiede che l’UFAM verifichi nel modo

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Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, GU L 190 del 12.7.2006,

pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 135/2012 della Commissione, GU L 46 del 16.2.2012, pag. 30-32.

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