Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/26: 11.446 e Iv.Pa. Lombardi. Per una legge sugli Svizzeri all'estero · 49 pagine

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Se un cittadino svizzero muore all’estero, si può porre la domanda di chi deve farsi carico delle spese di sepoltura. Anche qui si applica il principio della sussidiarietà. Le spese di sepoltura sono assunte dall’aiuto sociale della Confederazione solo se non possono essere pagate con la successione, dai familiari o dallo Stato di residenza del defunto.

È prioritario dare una sepoltura decente e salvaguardare la dignità del defunto. Ciò implica anche che la sepoltura non sia inutilmente rinviata, pertanto l’accertamento della solvibilità e della disponibilità a pagare delle persone che potrebbero farsi carico di queste spese è dunque solo sommario, spesso svolto a posteriori a causa delle circostanze.

3.2.4.4 Sezione 4: Procedura

Art. 32 Richiesta

Il contenuto di questa disposizione corrisponde a quello dell’articolo 13 LAPE; si propone una modifica a livello redazionale, precisando tra l’altro che gli Svizzeri all’estero definiti all’articolo 3 lettera a LSEst possono percepire l’aiuto sociale.

I cittadini svizzeri all’estero possono presentare la richiesta di aiuto alla rappresentanza, che li consiglierà, consegnerà loro i moduli necessari e procederà a un primo esame dei documenti. La rappresentanza trasmetterà quindi la richiesta, accompagnata da un rapporto, alla competente autorità di Berna.

Art. 33 Decisione

A parte una modifica di carattere redazionale, il contenuto del presente articolo corrisponde all’articolo 14 LAPE. L’articolo 14 capoverso 4 LAPE può essere omesso perché si limita a ripetere principi generali del diritto procedurale.

L’istanza decisionale è, in linea di principio, [l’ufficio federale]. Se una richiesta è approvata, la rappresentanza è invitata a versare la somma accordata. In caso di rifiuto totale o parziale, la decisione è formalmente comunicata al richiedente e può essere impugnata davanti al Tribunale amministrativo federale.

Le decisioni, adottate in casi urgenti dalle rappresentanze o previa autorizzazione dell’[ufficio federale] ai sensi dei capoversi 2 e 3 del presente articolo, possono essere prima oggetto di un ricorso all’[ufficio federale] (cfr. art. 78 cpv. 2 LSEst).

Art. 34 Collaborazione delle società di soccorso

La presente disposizione riprende il contenuto dell’articolo 15 LAPE; è proposta soltanto una modifica di carattere redazionale. Può succedere che le società di soccorso forniscano un aiuto prezioso sul posto (ad esempio prestando aiuti finanziari di modesta entità o in natura, visitando le persone sole, accertando la situazione sociale su richiesta della rappresentanza). È dunque giustificato menzionare il loro aiuto nella legge, soprattutto se la Confederazione le sostiene finanziariamente (cfr. art. 39 del presente progetto).