Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/26: 11.446 e Iv.Pa. Lombardi. Per una legge sugli Svizzeri all'estero · 49 pagine

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L’articolo 11 capoverso 2 LSEst prevede che, nei casi di indigenza e nelle situazioni d’emergenza, il Consiglio federale possa prevedere deroghe all’obbligo di annunciarsi e iscriversi all’RSE. Sinora il 40 per cento delle richieste riguardava cittadini non immatricolati. Nei casi urgenti deve rimanere possibile concedere aiuto a queste persone, anche se non si sono annunciate.

Art. 23 Misure preventive

Questo articolo corrisponde all’articolo 4 capoverso 1 LAPE. La precisazione «in casi speciali» limita la competenza della Confederazione. La Confederazione può, in casi speciali, prendere o appoggiare provvedimenti atti a proteggere gli Svizzeri all’estero da un’indigenza imminente. A complemento dell’articolo 22, che disciplina la competenza della Confederazione nei casi in cui la persona si trova già nell’indigenza, l’art. 23 offre la base giuridica per le misure a carattere preventivo. La rispettiva disposizione nell’ordinanza della LAPE (OAPE) trova rara applicazione33. Ai sensi dell’art. 23 la Confederazione può, ad esempio, sensibilizzare su particolari rischi, tra l’altro di carattere sanitario, adottare misure di protezione a favore della famiglia e dell’infanzia e aiutare nella ricerca di un lavoro e nell’integrazione di persone handicappate.

Nella versione tedesca del progetto di legge il termine «Not» è stato sostituito da «Bedürftigkeit» per sottolineare che qui non si tratta di un’emergenza temporanea (contemplata dall’articolo 63), bensì di una condizione economica realmente precaria a medio o lungo termine, che rischia di far cadere una persona nell’indigenza.

3.2.4.2 Sezione 2: Condizioni per ottenere l’aiuto sociale

Art. 24 Sussidiarietà

Come per l’aiuto sociale in Svizzera, l’aiuto sociale concesso ai cittadini svizzeri all’estero sottostà al principio della sussidiarietà, in base al quale è accordato soltanto se chi lo richiede non può più provvedere alla propria sussistenza con mezzi propri o con l’aiuto di terzi (assicurazioni, familiari, Stato di residenza). Come previsto dall’articolo 328 CC, tale eventualità si verifica se i familiari in linea diretta ascendente o discendente non dispongono delle risorse necessarie per sostenere il loro congiunto. Il regolare controllo della situazione dei beneficiari e delle prestazioni da parte delle rappresentanze è volto ad assicurare il rispetto del principio di sussidiarietà.

Art. 25 Pluricittadinanza

Questo articolo riprende l’articolo 6 LAPE sostituendo il termine di «doppi cittadini» con «pluricittadinanza», perché esistono anche persone con tre o più nazionalità. Nella determinazione della nazionalità preponderante si continua a seguire la prassi corrente di una valutazione generale. In particolare sono osservati i seguenti criteri: la persona si è attivamente impegnata per ottenere la nazionalità

33 OAPE art. 3, RS 852.11