Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/26: 11.446 e Iv.Pa. Lombardi. Per una legge sugli Svizzeri all'estero · 49 pagine
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L’ammontare degli importi restituiti oscillano da un anno all’altro. Dal 2009 al 2012 è stato rimborsato all’Ufficio federale di giustizia, che è competente in materia, il 12.9 per cento dei versamenti effettuati.
3.2.4.6 Sezione 6: Ripartizione delle spese
Art. 38
La presente disposizione riprende il contenuto dell’articolo 21 LAPE; è proposta soltanto una modifica di carattere redazionale. L’aiuto sociale concesso ai cittadini svizzeri all’estero è assunto dalla Confederazione.
Ai sensi del capoverso 2, se è stata stipulata una convenzione d’assistenza con un altro Stato, in virtù della quale lo Stato di residenza può chiedere alla Svizzera la restituzione dell’aiuto sociale erogato a cittadini svizzeri, il rimborso spetta al Cantone d’origine della persona in questione.
3.2.5 Capitolo 5: Sostegno alle istituzioni a favore degli Svizzeri all’estero
Art. 39
Il capoverso 1 del presente articolo sostituisce specifiche disposizioni di due leggi federali, più precisamente l’articolo 7a LDPSE35 e l’articolo 4 LAPE. La Confederazione mantiene dunque il sostegno concesso alle istituzioni in Svizzera e all’estero e previsto dalle suindicate leggi federali, nelle quali tali sovvenzioni hanno il carattere di aiuto finanziario con finalità specifiche. Appare dunque opportuno che siano disciplinate da un’unica disposizione, formulata apertamente.
Alcune di queste istituzioni hanno sede in Svizzera (Organizzazione degli Svizzeri all’estero, il Servizio giovani dell’OSE, inoltre la Fondazione per i giovani svizzeri all’estero ed educationsuisse), altre all’estero. Tra queste ultime si annoverano numerose associazioni svizzere, tra cui quella del Principato del Liechtenstein, le società di soccorso di cui all’articolo 34 LSEst e le scuole svizzere all’estero.
Il capoverso 2 definisce i rapporti tra la Confederazione e l’Organizzazione degli Svizzeri all’estero (OSE). Questa fondazione, che prima era parte della Nuova società elvetica, ha difeso gli interessi degli Svizzeri all’estero sin dall’epoca della prima guerra mondiale. Da tempo l’OSE è riconosciuta come rappresentante incontrastata degli interessi della comunità degli Svizzeri all’estero nei confronti delle autorità elvetiche. Gli organi principali della fondazione sono il Consiglio degli Svizzeri all’estero e la Segreteria. L’OSE è sostenuta dalle associazioni svizzere e dalle organizzazioni mantello, che devono essere riconosciute da essa; attualmente esistono circa 750 associazioni svizzere nel mondo. L’OSE riunisce organizzazioni indipendenti, di cui coniuga le forze al suo interno, pertanto si è investita di un ruolo federativo.
35 RS 161.5. L’ordinanza concernente il sostegno finanziario alle istituzioni degli Svizzeri all’estero, RS 195.11, deve essere sostituita da un’ordinanza della LSEst.