Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/26: 11.446 e Iv.Pa. Lombardi. Per una legge sugli Svizzeri all'estero · 49 pagine
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- mentre l’aiuto sociale è accordato a persone con più nazionalità soltanto se la nazionalità svizzera è predominante, la protezione consolare non effettua questa distinzione. La LSEst riconosce così la possibilità del prestito d’emergenza a una cerchia allargata di persone.
Occorre segnalare che il contenuto della LAPE in merito al rimborso da parte della Confederazione dell’aiuto sociale versato dai Cantoni non è ripreso nella LSEst. Secondo la LAPE la Confederazione assume le spese dell’aiuto sociale, sostenute da un Cantone, per tre mesi al massimo a partire dalla data del rimpatrio di un cittadino svizzero32. Tale regola non è più giustificata oggi, in quanto tutti i Cantoni si sono ormai dotati di una legislazione moderna in materia, quindi non esistono più veri e propri problemi di competenze. L’aiuto sociale a favore dei cittadini svizzeri in Svizzera spetta in linea di principio ai Cantoni. Il rimborso delle spese da parte della Confederazione appare oggi in contraddizione con la divisione delle competenze per materia. Queste disposizioni non sono dunque recepite nella presente legge.
I rimborsi versati ogni anno dalla Confederazione ai Cantoni conformemente alla LAPE oscillano all’interno di una determinata fascia. Ammontavano a 1,6 milioni di franchi nel 2009, 1,8 milioni nel 2010, 1,7 milioni nel 2011 e 1,9 milioni nel 2012. L’esperienza insegna che alcuni Cantoni sono più toccati di altri. Le spese più elevate per i rimpatriati riguardano i Cantoni di Zurigo (2011: 335 000 franchi, 2012: 595 000 franchi), Vaud (2011: 233 000 franchi, 2012: 217 000 franchi) e Ginevra (2011: 272 000 franchi, 2012: 216 000 franchi). La nuova regolamentazione comporterà dunque un certo aumento delle spese di aiuto sociale soprattutto in questi Cantoni.
3.2.4.1 Sezione 1: Principio e misure preventive
Art. 22 Principio
L’articolo 22 riduce l’accesso all’aiuto sociale rispetto agli articoli 1 e 2 LAPE, poiché la categoria degli aventi diritto è limitata agli Svizzeri all’estero. La LAPE comprende i cittadini svizzeri che soggiornano all’estero per oltre tre mesi, ma sono domiciliati in Svizzera. Questa cerchia di persone non ha più diritto all’aiuto, salvo nei casi eccezionali di cui all’articolo 11 capoverso 2 o ricorrendo ai prestiti d’emergenza ai sensi dell’articolo 63, così come tutti i cittadini svizzeri domiciliati in Svizzera che soggiornano temporaneamente all’estero. In linea di principio questo sistema presuppone l’iscrizione al registro degli Svizzeri all’estero (RSE). La Commisione ritiene che tale requisito sia giusto. Chi richiede l’aiuto sociale della Confederazione desidera instaurare un legame solido con la Svizzera, pertanto è lecito attendersi che lo manifesti annunciandosi per l’iscrizione all’RSE.
32 Art. 3, 16 e 24 cpv. 2 LAPE