Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/26: 11.446 e Iv.Pa. Lombardi. Per una legge sugli Svizzeri all'estero · 49 pagine

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svizzera? In quale Stato e in quale ambiente familiare la persona ha trascorso i periodi più significativi della sua infanzia e giovinezza? Dove vive la sua famiglia? Da quanto tempo la persona vive nello Stato di residenza? Ha richiesto l’iscrizione all’RSE? I principali criteri sono esplicitamente menzionati nell’articolo 2 OAPE. Questa prassi, convalidata nell’ambito della plurinazionalità, deve essere mantenuta.

Art. 26 Motivi di esclusione

I motivi di esclusione rimangono invariati rispetto all’art. 7 LAPE. La Confederazione può rifiutare o revocare l’aiuto sociale se il richiedente ha leso gravemente interessi pubblici svizzeri, se ha tentato di ottenere aiuto sociale facendo scientemente dichiarazioni inesatte o incomplete, se si è rifiutato di fornire informazioni oppure ne ha ostacolo l’ottenimento, se non ha adempiuto le condizioni o gli oneri impostigli, non ha fatto quanto si sarebbe potuto pretendere per migliorare la propria situazione e ha utilizzato abusivamente le prestazioni percepite.

3.2.4.3 Sezione 3: Prestazioni di aiuto sciale

Art. 27 Genere ed entità

L’art. 8 LAPE è modificato dal punto di vista redazionale e ripreso in forma più sintetica.

Art. 28 Condizioni e oneri

L’art. 9 LAPE è ripreso senza cambiamenti.

Art. 29 Cessione e costituzione in pegno

La presente disposizione, che riprende con modifiche di carattere redazionale il contenuto dell’articolo 10 LAPE, intende evitare l’uso dell’aiuto sociale per uno scopo diverso da quello previsto. In caso di infrazione, la Confederazione è autorizzata a rifiutare altre prestazioni (cfr. art. 26 LSEst) e a chiedere la restituzione degli importi già versati. Nella prassi non sono comunque noti casi di cessione o costituzione in pegno vietata.

Art. 30 Rimpatrio

L’articolo riprende integralmente il contenuto dell’articolo 11 LAPE ed è stato riformulato solo dal punto di vista redazionale. Con il presente articolo il rimpatrio è assimilato all’immigrazione. La disposizione si applica agli Svizzeri all’estero di seconda generazione e oltre, ossia anche a coloro che non sono emigrate dalla Svizzera personalmente.

Art. 31 Spese di sepoltura

Il contenuto della presente disposizione corrisponde a quello dell’articolo 12 LAPE; sono proposte modifiche a carattere redazionale.