Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/26: 11.446 e Iv.Pa. Lombardi. Per una legge sugli Svizzeri all'estero · 49 pagine
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A titolo di confronto: nel 2011 la città di Zurigo, che conta 390 082 abitanti, ha versato 188 milioni di franchi svizzeri netti come aiuto sociale. Nello stesso anno, secondo la statistica, si contavano 703 640 persone immatricolate come Svizzeri all’estero.
Numero di dossier e numero stimato dei beneficiari dell’aiuto sociale
2006 2008 20102012
Cifre indicate: casi (dossier) / numero
stimato di persone29
Aiuto all’estero (cfr. più sopra: 583/875 437/656 331/497 307/461 prestazioni versate ai cittadini
svizzeri)
Aiuto ai rimpatriati (cfr. più sopra: 544/816 457/686 562/843 504/756 rimborsi ai Cantoni per i primi tre
mesi)
In caso di una situazione di difficoltà temporanea, nella quale è venuta a trovarsi una persona abbiente o indigente, non viene accordato l’aiuto sociale, bensì un prestito d’emergenza (art. 63) nell’ambito della protezione consolare. Questo prestito d’emergenza deve essere rimborsato entro 60 giorni30.
La LAPE è in gran parte trasposta nella LSEst senza cambiamenti sostanziali. Le poche modifiche sono state tuttavia ritenute necessarie per adeguarsi alle nuove circostanze ed esigenze. I principali interventi a livello di contenuto rispetto alla LAPE riguardano i seguenti punti:
- i cittadini svizzeri, domiciliati in Svizzera ma residenti all’estero da più di tre mesi, non hanno più diritto all’aiuto sociale, ma possono chedere al massimo un prestito d’emergenza;
- l’aiuto sociale versato dai Cantoni nei tre mesi successivi al rimpatrio di uno Svizzero all’estero non viene più rimborsato dalla Confederazione, in coerente applicazione del criterio del domicilio di cui all’articolo 115 Cost.31;
- gli Svizzeri all’estero beneficiano dell’aiuto sociale a condizione che siano iscritti all’RSE. Il Consiglio federale può tuttavia prevedere eccezioni per impedire situazioni di estrema gravità;
- i prestiti d’emergenza possono essere esplicitamente limitati o rifiutati se la persona in questione ha dato prova di negligenza (ad esempio non osservando le raccomandazioni della Confederazione) oppure ha abusato di precedenti aiuti (art. 59 cpv. 2 lett. c e d);
29 In base ai valori empirici il numero stimato delle persone è calcolato moltiplicando per 1,5 il numero dei casi (dossier).
30 Art. 32 cpv. 2 OAPE, RS 852.11
31 Con lo stesso intento, nella primavera 2013 l’Assemblea federale ha adottato la revisione della legge federale sull’assistenza, che abolisce l’indennizzo obbligatorio dei Cantoni d’origine ai Cantoni di domicilio e di residenza (FF 2012 VII 8477-8479).