Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/26: 11.446 e Iv.Pa. Lombardi. Per una legge sugli Svizzeri all'estero · 49 pagine

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Art. 57 Protezione di interessi di terzi

La Svizzera può tutelare gli interessi di uno Stato in un altro Stato, qualora questi due Stati abbiano interrotto le relazioni consolari e diplomatiche o se per altri motivi, ad es. questioni di risorse, affida alla Svizzera il compito di fornire servizi consolari commisurati alle esigenze (cfr. n. 3.1., commento all’art. 1 cpv. 3 su Liechtenstein e Austria). La portata dei servizi accordati ai cittadini dello Stato in questione non può superare quella che la Svizzera offre ai propri cittadini (cpv. 2).

Il Consiglio federale può assicurare la tutela degli interessi dei cittadini di altri Stati in generale sulla base di un trattato internazionale, in merito al quale è abilitato a deliberare (cfr. n. 3.6., commento all’art. 80 cpv. 3). Il trattato implica un mandato di potenza protettrice se è stato stipulato in seguito alla rottura delle relazioni diplomatiche e consolari. I mandati di potenza protettrice possono contemplare funzioni consolari e diplomatiche da parte del personale svizzero (rappresentanza degli interessi degli Stati Uniti in Iran) oppure del personale dello Stato rappresentato dalla Svizzera (rappresentanza reciproca degli interessi tra Cuba e Stati Uniti nonché tra Georgia e Russia). L’esecuzione di simili mandati giova agli interessi di politica estera della Svizzera.

3.4.1.2 Sezione 2: Sussidiarietà, limitazione e responsabilità della Confederazione

Art. 58 Sussidiarietà

Il DFAE e le rappresentanze sono abilitate a concedere una protezione consolare a chi all’estero si trova in una situazione d’emergenza oppure deve difendere i propri interessi e non può essere ragionevolmente tenuto a farlo oppure non è in grado di farlo con le proprie forze o con l’aiuto di terzi (ad es. familiari, assicurazione, servizi privati di assistenza). La persona in difficoltà adotta tutte le misure che è lecito attendersi a livello organizzativo e finanziario per superare la situazione d’emergenza conformemente al principio della responsabilità individuale. La Confederazione interviene fornendo protezione a titolo sussidiario quando la persona in questione ha esaurito i mezzi di cui dispone per superare le difficoltà.

Art. 59 Limitazione della protezione consolare

Nessuno può far valere il diritto alla protezione consolare. In questo ambito il principio ispiratore riguarda la responsabilità individuale. Per ragioni di chiarezza il capoverso 2 elenca quattro motivi che possono giustificare una limitazione della protezione consolare nell’applicazione della presente legge e sottolinea così che la Confederazione soppesa in ogni caso i pro e i contro della concessione della protezione consolare rispetto ad altri interessi e beni giuridici e può rifiutare o limitare il proprio aiuto.

Le ragioni indicate sono di diversa natura. La prima consiste nel rischio che l’aiuto sia pregiudizievole agli interessi di politica estera della Svizzera. Una formulazione simile, meno restrittiva («portare pregiudizio agli interessi generali della Confederazione») figura all’articolo 16 capoverso 4 del regolamento da abrogare. La