Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/26: 11.446 e Iv.Pa. Lombardi. Per una legge sugli Svizzeri all'estero · 49 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 30Fedlex · Rapporto esplicativo
si intendono le persone giuridiche che sono costituite in Svizzera e hanno la sede della loro amministrazione effettiva in Svizzera, riconoscibile da alcuni elementi: sedute periodiche della direzione e del consiglio di amministrazione, organico, collegamenti telefonici e del fax utilizzati nei contatti con terzi e oneri effettivamente sostenuti per l’affitto, le spese accessorie e la manutezione.
A titolo sussidiario la protezione consolare può essere accordata anche alle persone giuridiche all’estero se sono controllate da cittadini svizzeri secondo i criteri suindicati. Il capoverso 3 dell’articolo definisce che cosa si intenda per controllo, rifacendosi in gran parte all’articolo 963 CO (nuovo), che a sua volta definisce il principio del controllo36. A differenza dell’articolo 963 CO, l’articolo 56 capoverso 3 lettere a e b rinuncia consapevolmente alla possibilità indiretta di esercitare un’influenza da parte dei cittadini svizzeri, perché questi casi sono praticamente sconosciuti nelle imprese all’estero. Gli aventi diritto economico, che chiedono la protezione consolare, devono poter dimostrare di esercitare un controllo diretto.
Una persona fisica o giuridica (che può essere anche una società di persone) ha dunque il controllo di una società se dispone della maggioranza dei voti nel suo organo supremo (l’assemblea generale nel caso di una società anonima). Il controllo è dato anche quando una persona fisica o un’impresa ha direttamente la facoltà di nominare o di revocare la maggioranza dei membri dell’organo supremo di direzione o di amministrazione (il consiglio di amministrazione per una società anonima) o se può esercitare un’influenza predominante in virtù degli statuti, dell’atto di fondazione, di un contratto (ad es. patto parasociale, società di persone) o di strumenti analoghi.
Occorre osservare che attualmente la teoria del controllo non costituisce una norma del diritto internazionale nell’ambito della protezione diplomatica e consolare. In mancanza di un trattato internazionale in materia (ad es. un accordo sulla protezione degli investimenti) è quasi impossibile far valere la teoria del controllo davanti alla giustizia. Uno Stato di residenza potrebbe dunque opporsi a quella che interpreterebbe come un’ingerenza in virtù della teoria del controllo.
La decisione sull’effettiva concessione della protezione consolare alle persone giuridiche spetta dunque alle autorità e può essere rifiutata appellandosi in particolare ai motivi citati all’articolo 59 capoverso 2 LSEst. Gli interessi di politica estera della Confederazione rappresenteranno un importante criterio ai fini della valutazione in merito.
Occore infine distinguere tra la concessione della protezione consolare a favore delle persone giuridiche e la promozione economica e delle esportazioni delle imprese svizzere. L’attuazione della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla promozione delle esportazioni37 è competenza del DEFR (SECO) e – in virtù di una convenzione sulle prestazioni con la Confederazione – di Switzerland Global Enterprise (ex OSEC). Il fatto di avere ricevuto un aiuto nell’ambito della promozione delle esportazioni può tuttavia dimostrare che l’impresa risponde ai criteri del marchio «Svizzera» (swissness) e che ha un legame sufficientemente stretto con la Svizzera per beneficiare della protezione consolare.
36 Messaggio concernente la modifica del Codice delle obbligazioni, del 21 dicembre 2007 (FF 2008 II 1321-1542; commento all’art. 963 P-CO, FF 2008 1450 segg.); FF 2012 59.
37 RS 946.14