Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/26: 11.446 e Iv.Pa. Lombardi. Per una legge sugli Svizzeri all'estero · 49 pagine

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monetario internazionale da parte di imprese specializzate. Gli anticipi devono essere rimborsati entro 60 giorni (art. 32 cpv. 2 OAPE).

La seguente tabella riporta i prestiti d’emergenza concessi dalla Confederazione in questi ultimi anni a persone che hanno soggiornato all’estero per meno di tre mesi o erano ancora domiciliate in Svizzera (casi d’emergenza).

2006 2008 20102012

Cifre riportate: casi (dossier) / numero 152/228 112/168 101/152 99/149 stimato di persone39

Uscite 60 395.- 70 595.- 74 545.- 80 847.-

Spiegazione

I dati sono espressi in franchi svizzeri.

L’esperienza insegna che alla Confederazione è rimborsato in media il 50 per cento degli anticipi erogati nell’ambito dell’aiuto d’urgenza.

Con l’integrazione della LAPE nella LSEst la regolamentazione dei prestiti d’emergenza è integrata nel capitolo della protezione consolare. In proposito vale il principio della sussidiarietà di cui all’articolo 58. È ridefinito il campo di applicazione personale. In futuro i prestiti d’emergenza dovranno essere concessi a tutti i cittadini svizzeri e alle persone per le quali la Svizzera assume funzioni di protezione. Gli Svizzeri all’estero, che si trovano in difficoltà durante un soggiorno temporaneo al di fuori dello Stato del loro domicilio o di residenza abituale, possono dunque ora beneficiare di prestiti d’emergenza e non più di prestazioni uniche nel quadro dell’aiuto sociale.

Sinora il prestito d’emergenza rimborsabile era destinato a finanziare il viaggio di ritorno in Svizzera. Con l’estensione del campo d’applicazione agli Svizzeri all’estero, per questa categoria di persone si intende il viaggio di ritorno da uno Stato terzo al loro domicilio all’estero.

Art. 64 Situazioni di crisi

I cittadini svizzeri all’estero possono essere colpiti dagli eventi più diversi, che spaziano dai conflitti tra Stati o interni alle pandemie, passando per i gravi disordini, gli attentati terroristici, le catastrofi naturali (terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, tempeste, incendi ecc.) o di origine tecnologica (aerei precipitati, gravi incidenti di autobus, treno o navi, incidenti chimici e nucleari). Per farvi fronte la Confederazione deve agire con rapidità e prudenza.

Nelle situazioni di crisi le rappresentanze si mostrano spesso particolarmente efficaci nel loro ruolo di protezione consolare grazie alla vicinanza geografica. La gestione delle crisi spetta in primo luogo alle autorità dello Stato di residenza e la Confederazione fornisce aiuto a titolo sussidiario. Le persone coinvolte e i loro familiari devono tuttavia essere consapevoli del fatto che le autorità hanno un margine di ma-

39 Cfr. nota 29, pagina 22