Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/26: 11.446 e Iv.Pa. Lombardi. Per una legge sugli Svizzeri all'estero · 49 pagine
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seconda ragione riguarda il rischio di mettere in pericolo altre persone che, su mandato della Confederazione, forniscono protezione consolare alla persona che chiede aiuto (ad esempio in caso di una cattura di ostaggi o in una situazione di crisi). Gli altri due motivi si riferiscono al comportamento: il terzo riguarda il caso in cui la persona in questione non dimostra la necessaria vigilanza provocando la situazione che solleva la questione della protezione. Qui non si tratta della violazione di un obbligo legale, bensì di una mancanza a livello di responsabilità individuale. Il quarto motivo tratta il caso in cui sia dimostrato che la persona in questione ha abusato di precedenti aiuti. Secondo la formulazione dell’articolo 16 il regolamento presuppone che il richiedente sia venuto gravemente meno ai propri doveri di cittadino svizzero. Con l’articolo 59 il legislatore vuole non solo mantenere la possibilità di limitare la protezione consolare, ma anche adottare una linea più severa e ottenere un effetto preventivo.
L’articolo 16 capoverso 4 del regolamento esclude la possibilità che la protezione consolare possa essere negata o limitata nelle circostanze in cui siano in pericolo la vita e l’integrità corporale dell’interessato. La LSEst recepisce questa riserva al capoverso 3, intendendo un pericolo manifesto o presunto per la vita e un grave pregiudizio alla salute.
Qualunque limitazione della protezione consolare deve rispettare il principio della proporzionalità (cfr. art. 5 cpv. 2 Cost.).
Art. 60 Responsabilità della Confederazione
La responsabilità della Confederazione è disciplinata dalla legge sulla responsabilità del 14 marzo 1958 (LResp)38. L’articolo 60 esclude in particolare la responsabilità della Confederazione per raccomandazioni pubblicate e aiuti forniti. La Confederazione non risponde altresì delle conseguenze che la persona può subire se non osserva le raccomandazioni della Confederazione o dà prova di negligenza in altro modo.
3.4.1.3 Sezione 3: Aiuti
La protezione consolare concessa dal DFAE ai sensi degli articoli 61 e 62 registra nell’ultimo decennio un notevole aumento, contrassegnato da forti fluttuazioni. In proposito è possibile distinguere tra i casi più complessi, che richiedono la collaborazione tra le rappresentanze e la Direzione consolare di Berna (numero di dossier aperti, cfr. tabella seguente), dai casi che le rappresentanze possono trattare autonomamente (in questa categoria si annoverano 972 dossier elaborati nel 2012). anni di lavoro.
Nei casi più complessi i dossier possono essere in gran parte chiusi nell’anno in cui sono stati aperti, ma circa 200 casi, in particolare di detenzione, richiedono diversi 2002 2004 2006 2008 20102012
Nuovi dossier 737 513 497 470 897985
aperti
38 RS 170.32