Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/26: 11.446 e Iv.Pa. Lombardi. Per una legge sugli Svizzeri all'estero · 49 pagine

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Spiegazione

Chiunque sia interessato dalla protezione consolare è calcolato come un caso (un dossier per persona).

Art. 61 Assistenza generale all’estero

Il capoverso 1 indica i principali motivi che inducono la Confederazione a prestare assistenza consolare: l’aiuto della Confederazione può essere concesso a una persona fisica in caso di malattia o infortunio oppure se è vittima di un grave crimine.

Nei procedimenti giudiziari all’estero la Confederazione può raccomandare, senza garanzia, una consulenza legale alle persone fisiche e giuridiche (cpv. 2). Nelle controversie di diritto privato la Confederazione può inoltre cercare di agevolare, a favore delle persone giuridiche, un accordo extragiudiziale o la composizione della controversia in altro modo.

Il capoverso 3 conferisce una base giuridica alla partecipazione della Confederazione a operazioni di ricerca e salvataggio delle persone che si trovano in una situazione di emergenza all’estero. Il diritto vigente non contempla alcuna disposizione in tal senso. Nelle Camere federali è stato suggerito di creare la necessaria base giuridica, ad esempio nell’interpellanza di Filippo Leutenegger del 14 marzo 2012 «Cittadini svizzeri all’estero abbandonati a se stessi?» (12.3156) e nella richiesta di verifica della CdG del Consiglio nazionale del 30 maggio 2012 concernente il decesso di un cittadino svizzero all’estero.

Conformemente al capoverso 4 le rappresentanze possono prestare aiuto alle persone fisiche e giuridiche intervenendo tramite i canali consolari e diplomatici presso le autorità dello Stato di residenza.

Art. 62 Privazione della libertà

L’assistenza a favore di una persona privata della libertà può implicare che la rappresentanza s’impegni a mettersi in contatto con la persona in questione nel luogo di detenzione e a garantirne condizioni di detenzione dignitose nonché la difesa (difensore d’ufficio, la Confederazione non prende a carico le spese dell’avvocato). In questo contesto occorre sottolineare che per principio non può esservi ingerenza da parte della Confederazione nei procedimenti giudiziari di altri Stati nell’ambito della sua attività di protezione consolare.

Art. 63 Prestiti d’emergenza

Ai sensi dell’articolo 2 LAPE sono Svizzeri all’estero i cittadini svizzeri domiciliati all’estero o ivi residenti da più di tre mesi e ricevono perstazioni di aiuto sociale se si trovano nel bisogno. Gli altri cittadini svizzeri in difficoltà (generalmente turisti e uomini o donne d’affari) nonché i rifugiati riconosciuti e gli apolidi, domiciliati in Svizzera, beneficiano invece di anticipi o di prestiti d’emergenza per finanziare il viaggio di ritorno in Svizzera, quale aiuto transitorio e per il pagamento delle spese ospedaliere e mediche (art. 22a e 22b LAPE). Prima che sia concesso un prestito d’emergenza, la persona in questione deve sfruttare tutte le possibilità a sua disposizione per ottenere un bonifico bancario internazionale o un trasferimento