Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/26: 11.446 e Iv.Pa. Lombardi. Per una legge sugli Svizzeri all'estero · 49 pagine
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Art. 80 Assistenza amministrativa e collaborazione internazionale
Il capoverso 1 enuncia, da un lato, il principio della cooperazione gratuita tra i servizi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, dall’altro la facoltà della Confederazione di stipulare con servizi cantonali convenzioni sulle prestazioni, in base alle quali i servizi specialistici cantonali beneficiano di un aiuto finanziario. Tale possibilità riguarda i servizi straordinari, nei casi di rapimento e cattura di ostaggi all’estero in particolare quelli forniti dai gruppi negoziali istruiti dalle autorità di polizia cantonale. La Confederazione può rimborsare loro le spese d’intervento.
Il capoverso 2 consente alle competenti autorità svizzere di collaborare anche con le autorità straniere nell’ambito dell’assistenza amministrativa.
Il Consiglio federale può concludere autonomamente trattati internazionali nella misura in cui sia autorizzato da una legge federale o da un trattato internazionale approvato dall’Assemblea federale (art. 7a cpv. 1 LOGA). Il capoverso 3 traspone a livello di legge la norma di delega che consente al Consiglio federale di stipulare autonomamente accordi internazionali sui servizi in ambito consolare. Il Consiglio federale ha così la possibilità di semplificare la collaborazione con altri Stati in ambito consolare per agevolare la mobilità internazionale dei cittadini svizzeri. Il Consiglio federale deve inoltre rimanere in grado di assumere la difesa degli interessi di un altro Stato in virtù dell’art. 57 LSEst, se giova agli interessi di politica estera della Svizzera. È importante che la procedura di approvazione di questi accordi sia rapida ed efficiente. Per garantire ciò e perché non sia necessario fondarsi sulla competenza che ha il Consiglio federale di concludere solo trattati internazionali di portata limitata, in virtù dell’articolo 7a capoverso 2 LOGA, si è preferito introdurre una base giuridica specifica e solida per i futuri accordi in ambito consolare. Il presente capoverso non riguarda le attuali competenze del Consiglio federale o dei dipartimenti che trattano questioni concernenti i servizi consolari o la promozione della mobilità internazionale. A titolo d’esempio viene fatta menzione dell’articolo 100 capoverso 2 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri58, che stabilisce tra l’altro la competenza del Consiglio federale di concludere accordi su l’obbligo del visto o la formazione e il perfezionamento professionale.
Art. 81 Statistiche
Nel suo rapporto del 18 giugno 2010 sulla politica nei confronti degli Svizzeri all’estero, in risposta al postulato Lombardi 04.3571, il Consiglio federale ha giudicato lacunosi i dati relativi ai cittadini svizzeri all’estero e sottolineato la necessità di migliorare le statistiche. Dalla fine del 2010 la Confederazione censisce con frequenza annuale la popolazione residente in Svizzera sulla base dei registri degli abitanti. Appare dunque possibile rilevare, secondo parametri di qualità analoghi, i dati sul numero dei cittadini svizzeri residenti all’estero nonché la struttura di questo gruppo e la sua trasformazione sempre più rapida. In virtù dell’articolo 81 il rilevamento mediante il registro federale VERA (cfr. n. 3.1, commento all’art. 3) deve essere sviluppato in funzione delle esigenze e l’analisi, sinora svolta dal DFAE, potrà essere affidata anche all’Ufficio federale di statistica (UFS). Il rilevamento sulla ba-
58 RS 142.20