Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/26: 11.446 e Iv.Pa. Lombardi. Per una legge sugli Svizzeri all'estero · 49 pagine

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guenza si sono moltiplicati i ricorsi al DFAE e alle rappresentanze per usufruire dei servizi consolari, in particolare della protezione consolare.

Il DFAE e le rappresentanze della Svizzera all’estero svolgono già oggi numerosi compiti a favore degli Svizzeri all’estero e di altri cittadini svizzeri che si trovano al di fuori dei confini nazionali. Nell’ultimo decennio la Confederazione ha completato la sua gamma di strumenti di prevenzione e protezione dotando il DFAE di un Centro di gestione delle crisi, che si occupa di tutelare la vita e l’incolumità dei cittadini svizzeri all’estero. Il 15 maggio 2011 il Consiglio federale ha inoltre creato la Direzione consolare (DC), che estende l’offerta di prestazioni del DFAE al fine di ottimizzare il servizio pubblico. A riprova della sua ferma volontà di proseguire per questa strada, nel rapporto del 21 febbraio 2012 sulla strategia di politica estera 2012-2015 il Consiglio federale ha definito come prioritario il sostegno ai cittadini svizzeri residenti o in viaggio all’estero.

La DC gestisce la Helpline del DFAE1, operativa 24 ore su 24, e consente ai viaggiatori svizzeri di registrarsi su Itineris2, affinché le rappresentanze possano contattarli in caso di necessità. Nel 2012 alla DC è stato accorpato un servizio di consulenza all’emigrazione e al rimpatrio, in precedenza amministrato dal DFGP (Ufficio federale della migrazione).

Negli ultimi decenni hanno potuto essere rinsaldati diversi diritti degli Svizzeri all’estero, basti menzionare i diritti politici. Agli Svizzeri all’estero aventi diritto di voto è stata concessa la possibilità di partecipare per corrispondenza alle elezioni e votazioni federali (senza restrizioni dal 1992). Circa 132 000 di loro, ossia un quarto circa di tutti gli Svizzeri all’estero aventi diritto di voto, sono iscritti in un catalogo elettorale degli Svizzeri all’estero.3 Questo ambito è disciplinato dalla legge federale del 19 dicembre 1975 sui diritti politici degli Svizzeri all’estero (di seguito: LDPSE).4

Nell’ambito dell’istruzione scolastica le misure di sostegno sono state ancorate nella legge federale del 4 ottobre 1974 concernente l’aiuto alle scuole svizzere all’estero, sostituita dalla legge federale del 9 ottobre 1987 concernente il promovimento dell’istruzione dei giovani svizzeri all’estero (LISE)5, a sua volta posta in revisione nel 2012.

All’aiuto sociale agli Svizzeri all’estero è stata conferita una base giuridica nella legge federale del 21 marzo 1973 sull’aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all’estero (LAPE).6

Il regolamento del servizio diplomatico e consolare svizzero, del 24 novembre 19677 (di seguito: regolamento) contiene norme relative ai servizi consolari forniti, com-

1Linea telefonica del DFAE, che funge da interlocutore e fornisce informazioni 24 ore su

24 concernenti i consigli di viaggio, Itineris, la protezione consolare e altri servizi

consolari nonché la vita all’estero.

2Portale per la registrazione online degli Svizzeri in viaggio all’estero (soggiorni di breve

durata). In una situazione di crisi le persone registrate possono essere più facilmente localizzate e contattate dal DFAE.

3Secondo le indicazioni della Cancelleria federale, erano iscritti 132 688 Svizzeri all’estero

in occasione della votazione popolare federale del 3 marzo 2013.

4 RS 161.5

5 RS 418.0

6 RS 852.1

7 RS 191.1