Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/26: 11.446 e Iv.Pa. Lombardi. Per una legge sugli Svizzeri all'estero · 49 pagine

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Il titolo 2 si occupa delle questioni concernenti gli Svizzeri all’estero. [In considerazione dell’importanza della formazione svizzera, il titolo 3 è dedicato alla sua promozione da parte della Confederazione.]9

Il titolo 4 ha come oggetto la regolamentazione della protezione consolare e di altri servizi consolari della Confederazione. Oltre agli Svizzeri all’estero, altri cittadini svizzeri all’estero possono ricorrere alla protezione consolare, nonché le persone fisiche (e i loro familiari) che la Svizzera è tenuta a proteggere. La Confederazione è autorizzata ad accordare la protezione consolare anche alle persone giuridiche che hanno un legame sufficientemente stretto con la Svizzera e operano all’estero. Tre principi generali devono essere sottolineati nell’ambito della protezione consolare offerta dalla Confederazione: nessuno ha diritto alla protezione consolare; la Confederazione si aspetta che chiunque sia responsabile in prima persona durante il soggiorno all’estero; infine le autorità svolgono un ruolo sussidiario, ossia intervengono solo dopo che la persona in questione ha esaurito le risorse a sua disposizione.

Per raggruppare i servizi della Confederazione e le condizioni alle quali sono prestati, la LSEst ingloba diverse leggi federali esistenti su oggetti specifici. Con la sua entrata in vigore saranno abrogate due [tre]10 leggi federali, che disciplinano questioni specifiche agli Svizzeri all’estero: la LDPSE e la LAPE [nonché la LISE].11 Le ordinanze sulle leggi abrogate saranno assimilate nell’ordinanza sulla LSEst. Quest’ultima e la sua ordinanza sostituiranno inoltre il regolamento e l’ordinanza del 26 febbraio 2003 concernente il sostegno finanziario alle istituzioni degli Svizzeri all’estero12, creando la necessaria base giuridica sancita dall’articolo 164 Cost. per queste disposizioni.

3 Commento ai singoli articoli

3.1 Titolo primo: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

Le persone e le istituzioni svizzere all’estero costituiscono la ragione d’essere e l’oggetto della LSEst. In tale ambito sono disciplinati soprattutto i servizi e l’aiuto da parte della Confederazione. La legge contempla, da un lato, i servizi alle persone svizzere, che si sono stabilite all’estero, ossia gli Svizzeri all’estero (capoverso 1 lettera a). Dall’altro definisce i servizi consolari, cui possono ricorrere non solo gli Svizzeri all’estero, ma anche gli Svizzeri che soggiornano temporaneamente all’estero (capoverso 1 lettera c), le persone giuridiche e le persone per le quali la Svizzera assume una funzione di protezione (cfr. n. 3.4.1.1). Non si tratta pertanto di una legge che riguarda esclusivamente gli Svizzeri all’estero, ma anche le persone e le istituzioni svizzere all’estero.

9 Solo nel caso in cui sia integrato il progetto di legge federale sulla formazione svizzera all’estero.

10 Solo nel caso in cui sia integrato il progetto di legge federale sulla formazione svizzera all’estero.

11 Solo nel caso in cui sia integrato il progetto di legge federale sulla formazione svizzera all’estero.

12 RS 195.11