Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/26: 11.446 e Iv.Pa. Lombardi. Per una legge sugli Svizzeri all'estero · 49 pagine
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presa la protezione consolare. Il regolamento, nella misura in cui contempla disposizioni che stabiliscono regole di diritto, è direttamente assimilabile a un’ordinanza fondata sull’articolo 184 capoverso 3 Cost. Queste ordinanze devono avere una durata limitata. Conformemente all’articolo 7c della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA)8, deve essere creata una base legale per il contenuto dell’ordinanza entro quattro anni.
Nel complesso la Confederazione opera su diversi fronti a favore degli Svizzeri all’estero, sottolineando il loro valore come elemento di congiunzione tra la Svizzera e il mondo. Occorre tuttavia constatare che le norme in materia sono distribuite tra diverse leggi e che il sostegno è assicurato da vari dipartimenti, il che non trasmette l’immagine di una politica coerente da parte del Consiglio federale. La LSEst sopperisce a queste lacune. Ancorare in una legge federale i numerosi servizi consolari del DFAE e delle rappresentanze come sancito dall’articolo 164 Cost. contribuirà a una maggiore coerenza.
Dal confronto con gli Stati che, come la Svizzera, contano un numero significativo di cittadini all’estero emerge che nessuno di essi si è dotato di un testo di legge con l’approccio integrato che caratterizza la LSEst. Per quanto riguarda in particolare i servizi consolari, occorre citare la Germania, che nel mese di settembre 1974 ha emanato la legge concernente gli agenti consolari, i loro compiti e le loro competenze, e il Belgio, il cui governo ha sottoposto al Parlamento, nel mese di maggio 2013, il progetto del primo Code Consulaire del Paese.
2 Punti essenziali del progetto
Con l’emanazione della LSEst la Confederazione conferma la sua volontà di compiere un passo avanti nell’adempimento del mandato costituzionale di cui all’articolo 40 Cost. Con questa legge la Confederazione crea il quadro giuridico all’interno del quale sviluppare soluzioni lungimiranti, in risposta alle esigenze in evoluzione della comunità degli Svizzeri all’estero. La LSEst fornisce una visione d’insieme dei diritti e dei doveri, dei servizi e delle misure di sostegno da parte della Confederazione, rispondendo alla condizione indispensabile di una coerente strategia della Confederazione nei confronti dei cittadini svizzeri all’estero. Non vengono sanciti nuovi diritti per gli Svizzeri all’estero. L’obbligo d’immatricolazione è abrogato; d’altro canto la persona registrata è tenuta a garantire che i suoi dati figuranti nel registro degli Svizzeri all’estero siano corretti e aggiornati. Il sostegno fornito dalla Confederazione non viene esteso, bensì limitato all’aiuto sociale accordato agli Svizzeri all’estero (cfr. n. 3.2.4). Queste prerogative sottolineano il ruolo centrale che la LSEst attribuisce alla responsabilità individuale.
La legge disciplina in prevalenza i servizi della Confederazione forniti ai cittadini svizzeri all’estero, ossia alle persone che risiedono al di fuori della Svizzera, vi soggiornano temporaneamente o vi svolgono un’attività. Regolamenta inoltre il sostegno di istituzioni che tutelano gli interessi degli Svizzeri all’estero. La LSEst risponde anche alla sempre più pressante esigenza di un quadro normativo nell’ambito dei servizi consolari e, in particolare, della protezione consolare.