Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/26: 11.446 e Iv.Pa. Lombardi. Per una legge sugli Svizzeri all'estero · 49 pagine
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La nuova legge non si limita tuttavia soltanto ai servizi. Al titolo 2 sono ad esempio disciplinati i diritti e i doveri degli Svizzeri all’estero nonché le misure di sostegno e di promozione adottate dalla Confederazione a favore di determinate istituzioni.
Come specificato al capoverso 2, la LSEst non disciplina la protezione diplomatica, ossia la rappresentanza di interessi nazionali della Svizzera presso gli Stati di residenza, per la quale la Svizzera fa valere il proprio diritto e che è concessa mediante decisione del Consiglio federale.
Il capoverso 3 precisa il principio costituzionale che impone alla Confederazione e ai Cantoni di rispettare il diritto internazionale (articolo 5 capoverso 4 Cost.). Il principale accordo internazionale da osservare nell’ambito della presente legge è la Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari13. Fra i trattati bilaterali si citino le convenzioni sulla rappresentanza degli interessi del Liechtenstein negli Stati terzi. Il Principato del Liechtenstein, che in Austria e in Belgio assicura le funzioni consolari con una propria rappresentanza, ha stipulato accordi con la Svizzera in virtù dei quali quest’ultima rappresenta gli interessi delle persone fisiche e giuridiche del Principato del Liechtenstein negli altri Stati. Lo scambio di lettere del 21 e 24 ottobre 1919 prevede che le rappresentanze svizzere assicurino servizi consolari ai cittadini del Liechtenstein su un’area geografica più vasta possibile. In seguito ad accordi successivi, la Svizzera svolge mansioni consolari per i cittadini del Liechtenstein anche in Germania e negli Stati Uniti, sebbene il Principato del Liechtenstein abbia aperto sue rappresentanze a Berlino e a Washington.
A titolo d’esempio, può inoltre essere menzionato l’accordo bilaterale del 1979 tra la Svizzera e l’Austria sulla collaborazione in materia consolare. Nell’ambito dell’integrazione europea è da sottolineare l’accordo del 1999 tra la Confederazione svizzera, da un parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone. La Svizzera intende stipulare altri accordi di cooperazione consolare.
Art. 2 Scopo
Questo articolo si rifà all’articolo 40 Cost., con il quale la Confederazione è incaricata di promuovere le relazioni degli Svizzeri all’estero tra loro e con la Svizzera. Aggiungendo all’articolo il compito di facilitare la mobilità internazionale degli Svizzeri, il legislatore riconosce che la mobilità internazionale, rispettosa delle leggi svizzere e di quelle dello Stato di residenza, rappresenta un vantaggio per il nostro Paese. La Confederazione è tenuta a eliminare il più possibile gli ostacoli alla mobilità. Qualificare la mobilità come internazionale significa sottolineare una prospettiva integrata, che contempla la partenza dalla Svizzera così come il rimpatrio. Sono sempre più numerosi gli Svizzeri che migrano da uno Stato all’altro, a differenza delle epoche in cui l’emigrazione aveva un carattere definitivo. L’obiettivo di migliorare la mobilità è perseguito, ad esempio, mediante i numerosi accordi internazionali che la Svizzera stipula con altri Stati o con l’Unione europea, tra cui quello sulla libera circolazione delle persone. La LSEst si occupa anche di disciplinare i servizi a favore delle persone svizzere all’estero, precisandone le condizioni e i limiti [, e la promozione della formazione svizzera all’estero]14.
13 RS 0.191.02
14 Solo nel caso in cui sia integrato il progetto di legge federale sulla formazione svizzera all’estero.