Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/26: 11.446 e Iv.Pa. Lombardi. Per una legge sugli Svizzeri all'estero · 49 pagine

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Art. 3 Definizioni

La LSEst pone lo status di Svizzero all’estero su una nuova base. Nel diritto vigente manca una definizione a priori. Le definizioni contenute nelle diverse leggi federali si inseriscono in prospettive differenti e presentano divergenze, ad esempio tra la legge sui diritti politici e quella sull’aiuto sociale. La LSEst stabilisce una definizione unitaria, indipendente da criteri temporali (secondo l’articolo 12 del regolamento una persona deve soggiornare almeno dodici mesi all’estero per essere qualificata come Svizzero all’estero). Gli Svizzeri all’estero ai sensi della LSEst sono i cittadini svizzeri che non sono domiciliati in Svizzera e si sono annunciati presso una rappresentanza svizzera. In merito al domicilio occorre precisare che gli Svizzeri all’estero possono non essere mai stati domiciliati in Svizzera oppure, in caso di espatrio, hanno notificato la propria partenza all’ultimo Comune di domicilio senza iscriversi a un altro Comune in Svizzera.

Gli Svizzeri all’estero fanno parte della categoria più ampia delle persone fisiche svizzere all’estero.

Il registro degli Svizzeri all’estero (RSE) comprende il sistema elettronico d’informazione VERA15 e i documenti cartacei necessari per svolgere le funzioni consolari necessarie alle persone menzionate all’articolo 4 della legge federale sul trattamento di dati personali in seno al DFAE16 (cfr. anche n. 3.2.2., commento all’articolo 11 relativo al campo d’applicazione individuale). Il RSE sostituisce il registro d’immatricolazione di cui all’articolo 11 capoverso 1 del regolamento.

Lo Stato di residenza è lo Stato estero sul cui territorio una rappresentanza svizzera può svolgere mansioni consolari. Quest’ultima può essere stabilita nello Stato di residenza oppure svolgere le funzioni consolari da un altro Stato, a condizione che lo Stato di residenza non vi si opponga (cfr. articolo 7 della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari). Ad esempio centri consolari regionali possono fornire servizi consolari in diversi Stati di residenza. A seconda del contesto, la nozione di Stato di residenza definisce anche lo Stato nel quale una persona fisica soggiorni in permanenza o temporaneamente oppure si sia stabilita una persona giuridica.

Le rappresentanze svizzere, che non svolgono funzioni consolari (ad esempio la Missione della Svizzera presso l’Unione europea a Bruxelles o le Nazioni Unite a New York), non rientrano nella definizione di rappresentanza ai sensi della presente legge.

Art. 4 Disposizioni legislative dello Stato di residenza

L’articolo 4 stabilisce che le autorità e le rappresentanze svizzere devono rispettare le disposizioni legislative dello Stato di residenza nello svolgimento della loro attività, secondo quanto stabilito dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari. Affinché la LSEst offra un testo di riferimento completo, è importante menzionare esplicitamente questo principio, oltre all’obbligo dell’osservanza del diritto internazionale, e far comprendere bene all’opinione pubblica che, in virtù della presente legge, le autorità elvetiche sono tenute ad attenersi non solo alla legislazione svizzera, ma anche a quella dello Stato di residenza, il che limita l’offerta di servizi. La

15 Ordinanza del 7 giugno 2004 sulla gestione in rete dei dati relativi agli Svizzeri all’estero (Ordinanza VERA), RS 235.22

16 Legge federale del 24 marzo 2000 sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri, RS 235.2