Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/27: Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 214 pagine
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tività, a presentare un rapporto a un organo di controllo (ufficio di revisione e/o autorità di vigilanza) entro una scadenza più breve di un anno.
Capoverso 2: al Consiglio federale è tolta la competenza di stabilire un margine entro il quale l'istituto di previdenza deve fissare il tasso d’interesse tecnico per il calcolo delle prestazioni di entrata e di uscita per i piani assicurativi nel sistema del primato delle prestazioni. Questa decisione sarà in futuro lasciata interamente alla discrezione degli istituti di previdenza. Viste le vigenti direttive della Camera svizzera degli esperti di casse pensioni non vi è da temere il verificarsi di abusi. L'articolo 8 OLP può pertanto essere abrogato.
Capoverso 3: si tratta di una modifica puramente redazionale apportata al testo tedesco.
Modifica della LAINF
Art. 20 cpv. 2, secondo e terzo periodo
La rendita complementare sarà in futuro adeguata anche quando la rendita AVS è modificata in seguito a un'anticipazione (art. 39 LAVS) o a un rinvio (art. 40 cpv. 1 LAVS).
Art. 22
La rendita d'invalidità dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non può più essere riveduta se si può presupporre che l'avente diritto si è ritirato definitivamente dal mondo del lavoro. Questo è sempre il caso quando una persona raggiunge l'età di riferimento dell'AVS o riscuote anticipatamente una rendita intera di questa assicurazione.
L'espressione «età di pensionamento» è sostituita da «età di riferimento».
Art. 31 cpv. 4, terzo e quarto periodo
La rendita complementare sarà in futuro adeguata anche quando la rendita AVS è modificata in seguito a un'anticipazione (art. 39 LAVS) o a un rinvio (art. 40 cpv. 1 LAVS).
Modifica della LAM
Art. 41 cpv. 1
Per «età di pensionamento secondo l’articolo 21 LAVS» si intende l'età ordinaria di pensionamento di 65 anni. L'espressione «età di pensionamento» è sostituita da «età di riferimento».
La rendita è assegnata per una durata determinata o indeterminata. Il Consiglio federale designa nell'ordinanza i casi in cui è esclusa l'assegnazione di una rendita