Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/27: Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 214 pagine
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ti attivi devono fornire un finanziamento supplementare, sotto forma di riduzione del tasso di interesse corrisposto sul loro avere di vecchiaia oppure di contributi di risanamento, per garantire il pagamento delle prestazioni versate ai pensionati. D’altra parte, per gli istituti di previdenza che presentano una struttura d’età sfavorevole, ossia una proporzione relativamente elevata di pensionati rispetto agli assicurati attivi, diventa ancora più difficile finanziare le prestazioni tramite gli assicurati attivi.
Quanto all'adeguamento dell'aliquota minima di conversione, l'ipotesi su cui si basa è che a lungo termine gli istituti di previdenza riusciranno a realizzare con i loro investimenti un rendimento medio dell’ordine del 3,5-4 per cento, un'ipotesi realistica alla luce della situazione odierna. Considerando anche il margine necessario per costituire gli accantonamenti tecnici e finanziare i costi amministrativi connessi alle rendite versate, il presente avamprogetto propone di fissare l’aliquota minima di conversione al 6 per cento all’età di riferimento. Questo valore appare giustificato tanto alla luce dalle basi attuariali utilizzate, quanto delle raccomandazioni della Camera svizzera degli esperti di casse pensioni. Nel fissare l'aliquota minima di conversione occorre considerare sia l'aspetto attuariale che quello politico. Adeguandola al 6 per cento la si porta a un livello che permette di evitare una ridistribuzione poco trasparente degli averi della previdenza professionale tra gli assicurati attivi e i beneficiari di rendite.
Per quanto riguarda la riscossione delle prestazioni di vecchiaia anteriore o posteriore all’età di riferimento, il Consiglio federale avrà la facoltà di stabilire per via di ordinanza le aliquote di conversione corrispondenti.
Le disposizioni transitorie prevedono un periodo di 4 anni per l'adeguamento dell'aliquota minima di conversione dal 6,8 al 6 per cento. Questa fase di transizione permetterà alle misure compensative (v. sotto) di produrre i primi effetti, ma, essendo relativamente breve, tiene anche conto della situazione degli istituti di previdenza. Le aliquote di conversione per questi 4 anni saranno stabilite nell'ordinanza. È prevista una riduzione di 0,2 punti percentuali all'anno. Fino a che l'età di riferimento delle donne non avrà raggiunto quella degli uomini, per le une e gli altri continueranno ad essere applicate aliquote di conversione diverse a parità d'età.
Sul fronte del finanziamento della previdenza professionale, l’adeguamento dell’aliquota minima di conversione è la soluzione che consente di ripristinare una corretta applicazione del sistema di capitalizzazione. Il principio di capitalizzazione consiste nel costituire il capitale di riserva necessario per garantire il pagamento delle prestazioni sotto forma di rendita. Il capitale è costituito durante il periodo di attività dell’assicurato. Fino al suo esaurimento, esso viene collocato sui mercati finanziari e genera redditi. Per questa ragione la redditività del capitale è talvolta denominata il «terzo contribuente» (oltre all’assicurato e al datore di lavoro).
Date le incertezze legate all’aliquota di conversione minima, in particolare per quanto riguarda la futura evoluzione dei tassi di interesse, il Consiglio federale dovrebbe rivedere l’aliquota a scadenze più ravvicinate rispetto a oggi. Secondo le vigenti disposizioni della LPP, sottomette al Parlamento un rapporto ogni dieci anni per determinare l’aliquota degli anni successivi. Questo intervallo sarà ridotto a cinque anni.